L’espresso riconoscimento nel nostro ordinamento del modello contrattuale “claims made”, in relazione a tipologie di rischi completamente diversi da quelli oggetto di causa (§ 10), è il chiaro segno della volontà della Corte di assumere una decisione non limitata alle questioni poste nell’ordinanza interlocutoria.
NOTA A CASSAZIONE S.U. 22437 DEL 19.01.2018
1. Premessa
Finalmente le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’ordinanza interlocutoria dello scorso 19 gennaio, con cui la III Sezione civile (rel. Marco Rossetti) aveva nuovamente prospettato questioni “di massima di particolare importanza” in tema di clausola cd. claims made (news 6 marzo 2018 “In attesa che le Sezioni Unite si pronuncino . . . .”).
2. Il contenuto della decisione
L’attesa è stata premiata dall’emissione di una sentenza che dovrebbe aver posto termine, almeno in sede di legittimità, a tutte le possibili disquisizioni.
2.1 Conseguenze immediate
Dovrebbe quindi venir meno la contrarietà del modello contrattuale claims made all’originario impianto codicistico del contratto di assicurazione della responsabilità civile ed alla correlata interpretazione giurisprudenziale.
2.2. La soluzione adottata per dirimere il contrasto
Il pregio della decisione, in particolare, è quello di non aver aderito ad una delle due “soluzioni preferibili” prospettate nell’ordinanza n. 1465, come intuibile dall’ampia premessa (§§ 9 e 10) e dalla relativa disamina (§ 11).
La Corte ha tenuto, infatti, a “rammentare” (§ 9) come le cd. “clausole claims made”:
- rappresentino un fenomeno complesso,
- non riducibile semplicisticamente nella due categorie della “pura” o “impura” (che concerne “lo schema essenziale” del tipo di copertura),
- con presenza di “ulteriori previsioni pattizie orientate in più direzioni”; citando a tal riguardo la cd. sunset clause e la deeming clause.
3. Il percorso logico seguito
Le S.U. in estrema sintesi
- ripercorrono delle le “ben note ragioni storiche” che avrebbero determinato il mercato anglosassone e americano all’introduzione delle clausole claims made (§ 9.1),
- rivolgono lo “sguardo a quelle aree di cultura giuridica più vicine al nostro ordinamento” (§ 9.2),
- evidenziano come l’assicurazione “on claims made basis” sia stata riconosciuta a livello di diritto positivo, con un approfondimento a titolo esemplificativo degli interventi del legislatore francese, spagnolo e belga.
4. Il riconoscimento del nostro ordinamento giuridico
Ma, soprattutto, il richiamo all’ormai espresso riconoscimento nel nostro ordinamento di siffatto modello contrattuale, in relazione a tipologie di rischi completamente diversi da quelli oggetto di causa (§ 10), è il chiaro segno della volontà della Corte di assumere una decisione non limitata alle questioni poste nell’ordinanza interlocutoria.
4.1 Il richiamo del legislatore al modello contrattuale claims made
In particolare, sono state richiamate
- le leggi dell’8 marzo e del 4 agosto del 2017 (rispettivamente nn. 24 e 124), relative alla copertura assicurativa delle strutture sanitarie e dei professionisti in generale, nonché
- l’art. 2 del D.M. 22 settembre 2016 relativo alla professione forense (provvedimento che in particolare mi aveva indotto a ritenere il 2016 come “l’anno di svolta” nella diatriba in corso, “Le clausole assicurative di responsabilità con riferimento all’esercizio della professione forense”, in “La responsabilità civile dell’avvocato e l’obbligo assicurativo” a cura di Michele Sprovieri, La Tribuna, 2017 II ed.).
4.2 La ricostruzione del rinvio interlocutorio
Venendo, poi, all’esame dell’ordinanza interlocutoria, la Corte ne ricostruisce compiutamente il contenuto (§ 11.1 e 11.2), ma decide di rispondere in maniera unitaria agli interrogativi posti (§12), considerato che la problematica di fondo “investe il piano della validità delle clausole “claims made”.
5. La soluzione adottata
E la soluzione (§ 13), sulla base delle premesse, non poteva che essere quella di
- dover ormai accettare “nell’area della tipicità legale e di quella stessa del codice del 1942” il modello della clausola claims made,
- ove imposto da fonte di rango primario (le novelle del marzo e agosto 2017), o
- da quella espressamente autorizzata (il d.m. del 2016)
quale “idonea” assicurazione per la responsabilità civile sanitaria e dei professionisti.
Il tutto con l’espressa affermazione, per non lasciar alcun dubbio sulla questione, di validità della pattuizione a tutti i “rischi per danni da eziologia incerta e/o caratterizzati da una lungolatenza”.
6. Il principio generale
Le SU avrebbero potuto terminare qui l’esame della problematica, ma hanno invece ritenuto di dover procedere ad una disamina più generale basata “sul contesto soltanto codicistico e per profili in nuce presenti nella stessa sentenza n. 9140 del 2016”.
6.1 Il profilo codicistico
Sotto il primo profilo (§ 14.1) è stata posto in rilevo il diverso assetto di interessi posto a base dell’assicurazione della responsabilità civile rispetto a quella contro i danni.
La logica è la medesima già espressa dalla Professoressa Giovanna Volpe Putzolu (convegno tenuto a Roma il 23 ottobre 2015, “Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria nella professione forense”, i cui Atti sono disponibili sul sito demo.studioferrarogiove.it).
E’ possibile così evidenziare come soltanto l’effettiva richiesta risarcitoria da parte del danneggiato integri il rischio assicurabile del patrimonio del danneggiante-assicurato.
Il “fatto accaduto” idoneo a provocare il danno e a far sorgere l’obbligo di indennizzo è rappresentato, quindi, non soltanto dalla lesione del patrimonio del terzo ma anche da “la manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento”.
6.2. Il profilo di modello contrattuale claims made, già evidenziato dalle Sezioni Unite nel 2016
La Corte prosegue, poi, nell’analisi generale del “nuovo” modello contrattuale (§§ 15 e ss.) anche per trovare una soluzione alle questioni lasciate aperte dal precedente intervento (news del 20 maggio 2018 “la Cassazione a Sezioni Unite sulla clausola claims made impura”).
Quella decisione era fondata, a ben vedere, sui generali rimedi codicistici apprestati dall’ordinamento a tutela del contraente.
Ma anche e molto chiaramente dalla normativa speciale sopra richiamata e dal Codice delle Assicurazioni.
7. Il riconoscimento esplicito
Infine, viene enunciato il seguente principio (§ 21):
“Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’articolo 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore.
Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalla parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c. ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando):
- responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose;
- nullità anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
- conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro”.
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1. Premessa