E’ sempre un errore dare notizia e commentare interventi legislativi prima della loro pubblicazione.
In effetti anche in questo caso il comma (divenuto 59, dell’art. 1 L. 28/12/15 n. 208) risulta approvato ‘con’ la inserzione della regola volta a ‘salvare’ i pagamenti effettuati dai conduttori che avessero fatto ricorso al d. l.vo 23/2011.
Vale dunque e senz’altro la considerazione fatta nel commento di fine ‘15: esiste il fondato sospetto che anche questa sanatoria (fino al 16/7/15; il riferimento è al secondo intervento della Consulta) possa – al di là della diversa formulazione rispetto alla prima – essere tacciato di illegittimità.
E’ infatti indubbia la permanenza in vigore, sia pure ‘a tempo’, degli effetti di una normativa dichiarata incostituzionale.
Comunque – nel breve periodo – verranno in qualche modo tamponate le cd morosità retroattive; fermo il ‘dovuto’ successivamente (dal 17/7) per contratti, però, che quasi per definizione sono tutti non registrati nei termini.
Piuttosto la – necessaria – precisazione, che concerne la aggiunta al c 5 del ‘nuovo’ art 13 l. 431/98, costituisce l’occasione per una ulteriore sottolineatura, peraltro relativa al (sempre ‘nuovo’) c 6.
E’ singolare – ma voluta – la scomparsa della riconduzione di contratti orali, ‘imposti’ in qualche modo dal locatore, ad ordinarie locazioni abitative; resta però la parte finale della precedente previsione.
‘Nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo . . .’.
La regola sembra avere un senso perché la medesima azione di ripetizione è ora attribuita nei casi di mancata, tempestiva registrazione dei contratti. Ciò vuol dire che è prevista la loro regolarizzazione? Beninteso a valori contenuti e, comunque, più bassi rispetto al mercato? Sembrerebbe questa la scelta del legislatore; con l’effetto (al di là della operatività in concreto della disposizione, che fa pensare ad una riedizione delle risalenti cause di ‘equo canone’) di lasciare privi di tutela i contratti orali, comunque nulli, indipendentemente dalla (non) registrazione per assenza di forma.
C’è da temere fondatamente che molti (irriducibili) evasori continuino a pretendere questa tipologia di accordi, che consentono sempre una più rapida riconsegna dell’appartamento’ locato’ in caso di contestazioni.