Sin dal 2003 la Suprema Corte con le note sentenze gemelle (cfr. Cass. Civ. 8827 e 8828/03) ha riportato la responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal Codice vigente tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, con la riconduzione del danno biologico (che rientra a pieno titolo tra i valori della persona considerati inviolabili dalla costituzione) sotto la tutela risarcitoria dell’art. 2059 CC. Con la conseguenza che esso non è più caratterizzato da quella atipicità dell’illecito (con il solo riferimento al danno ingiusto dall’art. 2043 CC) sancito per il danno patrimoniale, ma limitato ai soli casi previsti dalla legge. L’assunto riverbera i suoi effetti sulla impossibilità di ipotizzare una generica categoria di danno esistenziale (dagli incerti e non definiti confini) poiché in tal modo si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione di quella (apparentemente) tipica figura categoriale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini specifici della risarcibilità di tali tipologie. Il che è contrario sia a quanto voluto dal legislatore sia da quanto emerge dalla interpretazione costituzionale della norma in argomento. In tale ambito il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui all’art. 185 CP e dalle altre “minori” legislativamente previste (quali quelle sancite dai seguenti riferimenti normativi: L. n. 117 del 1998 in merito ai danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; art. 2; L. n. 675 del 1996 in merito all’impiego di modalità illecite nella raccolta dei dati personali, art. 29, comma 9; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44, comma 7 riguardo l’adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; L. n. 89 del 2001, art. 2 in merito al danno derivante dalla irragionevole durata del processo), attiene solo ed esclusivamente ad ipotesi di lesione di valori costituzionalmente garantiti, ragione per cui si può configurare non un generico danno non patrimoniale esistenziale, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui ad un individuato referente della Carta (cfr. Cass. Civ. 11761/06). E’ necessario, conseguentemente, che sussista una lesione che attenga a valori della persona umana che la Costituzione dichiari inviolabili, altrimenti non è configurabile la tutela risarcitoria prevista dall’art. 2059 CC. Il principio è stato recepito e ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che con le 4 sentenze del 11.11.2008 (nn. 26972 – 26973 – 26974 – 26975) traendo spunto dai presupposti sopra delineati ha affermato che il danno non patrimoniale è categoria generale ed astratta non suddivisibile in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica denominazione di danno esistenziale perché attraverso questa si finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione di tale (solo) apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale; il che è contrario all’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 CC, che esige la tipicità dell’illecito. In sostanza il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, variamente denominati (biologico, morale, esistenziale, estetico etc.), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. In tal modo la Corte sancisce la inammissibilità della congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti dal reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo, altrimenti si opererebbe una illegittima duplicazione risarcitoria. Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla nota definizione normativa adottata dal D.lgs n. 209/05. Nel contesto delineato diventano palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che attengono solo ed esclusivamente alla sfera pregiuridica dei rapporti, di rilevo meramente sociale; ma che – viceversa – nulla hanno di giuridico perché non integrano quei diritti inviolabili della persona concretamente individuati cui il recente orientamento attribuisce tutela risarcitoria. In sostanza, e concludendo sull’argomento, “non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felice”.