In considerazione della proliferazione delle richieste risarcitorie nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche e private nonché dei medici operanti presso le stesse, con conseguente aumento dei premi assicurativi e della spesa sanitaria complessiva, il Parlamento ha messo in campo delle iniziative legislative volte, da un lato, a migliorare le prestazioni offerte dalla sanità nel suo complesso e, dall’altro, a tutelarne gli operatori.

Ne indichiamo brevemente due, con le novità che potrebbero recare se approvate.

Senato – DDL n. 1134 sulla responsabilità dei sanitari e delle strutture:

Presentato in Commissione Sanità dal senatore Amedeo Bianco il 18.10.2013 ed in corso di approvazione (consta di 13 articoli).

Se venisse convertito in legge, si assisterebbe ad una riforma organica della responsabilità in ambito sanitario, dal momento che il testo introduce dei profili di maggiore garanzia per i medici.

Indirettamente ne trarrebbero beneficio anche le assicurazioni che garantiscono il rischio in tale ambito, presumibilmente più disposte ad assicurare i sanitari avvertendo come maggiormente tutelata la loro posizione.

Di seguito indichiamo brevemente le novità recate dagli articoli del ddl tenendo presente che in corso di approvazione potrebbe subire degli emendamenti:

1)  previsione, in ogni azienda sanitaria della Regione, di una struttura di prevenzione e gestione del rischio clinico;

2) in ambito penale, previsione di una fattispecie specifica che circoscriva l’area dei comportamenti colposi con rilievo penale in caso di morte o lesioni personali;

3) in ambito civile, introduzione di un nuovo art. 2237-bis c.c. che preveda la responsabilità del medico in caso di danno al paziente solo “se il fatto lesivo è conseguenza di colpa grave e dolo” e che preveda inoltre la possibilità di esperire l’azione di risarcimento del danno alla salute causato dalle prestazioni sanitarie nel termine di decadenza di due anni dalla data di conoscenza del fatto;

4)  responsabilità civile verso terzi per danni a persone direttamente a carico della struttura e con riguardo a tutte le prestazioni incluse nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza); il medico, infatti, non potrà essere chiamato in causa ma solo intervenire in ogni fase e grado del giudizio ex art. 105 c.p.c.;

5) fondo regionale di garanzia per la responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i prestatori d’opera (Rco) finanziato dalle regioni medesime che sia sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative e che non sia assoggettabile a misure di esecuzione forzata;

6) obbligatoria stipulazione di polizze assicurative da parte di strutture sanitarie pubbliche o private come condizione per l’autorizzazione, l’accreditamento e la convenzione delle stesse;

7) azione di rivalsa nei confronti del medico – esercitabile solo in caso di prestazione eseguita con dolo o colpa grave – garantita dalla obbligatoria stipulazione di polizza personale da parte del sanitario ed esercitabile solo nel termine di un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale inoppugnabile.

Camera dei deputati – Proposta di Legge n. 1902:

presentata dai deputati Monchiero, Rabino, Oliaro, Binetti, Matarrese, Gigli il 19.12.13. Attualmente all’esame della XII Commissione (consta di sei articoli). Principali novità:

1) redazione per iscritto del contratto con cui è disciplinata l’erogazione di prestazioni sanitarie con l’introduzione nell’art. 1350 c.c.  (“atti che devono farsi per iscritto”) di un nuovo numero 13-bis) :“i contratti per l’erogazione di prestazioni mediche e sanitarie”;

2) prescrizione più breve (5 anni) dei diritti derivanti dal contratto di “spedalità”, compreso il diritto al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale, con l’aggiunta di un nuovo numero “5-bis)” all’art. 2948 c.c. ”prescrizione di cinque anni”;

3) diritto del medico di essere manlevato dalle strutture sanitarie presso le quali presta la propria attività, salvo il loro diritto di regresso nel caso in cui risulti aver commesso il fatto con dolo o colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato;

4) azione diretta anche nei confronti dell’assicuratore da parte del contraente che lamenti l’inadempimento contrattuale del sanitario e/o della struttura entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, nei casi in cui sussiste l’obbligo di copertura assicurativa per la RCT e RCO;

5) assicurazione obbligatoria per la RCT e RCO delle strutture (pubbliche o private) che a qualunque titolo erogano prestazioni sanitarie; adozione di tabelle ministeriali sulla quantificazione del danno derivante da “malpractice”.

Alla luce delle ricordate iniziative, è evidente come l’intento comune sia quello di delineare con certezza i profili di responsabilità del medico, al fine  di  consentirgli  di  operare  con serenità, nell’ottica della tutela del paziente e della salute, nonché di rendere maggiormente sostenibile il costo del sistema sanitario pubblico e ridurre quello della “medicina difensiva”, che rappresenta il prezzo del tentativo del medico di tutelarsi nei confronti di possibili iniziative giudiziarie che risultassero pretestuose.