La questione
Con la recente sentenza n. 2950/2015, pubblicata in data 13/02/2015, la Suprema Corte ha affrontato (e risolto) la questione relativa alla incidenza o meno della mancata registrazione di una sentenza soggetta ad impugnazione nell’ipotesi in cui la stessa sia stata notificata per la decorrenza del termine c.d. “breve” di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326, primo comma, c.p.c.
Il tema assume attualità pratica (e non solo) alla luce della introduzione della possibilità per gli avvocati di effettuare le notifiche degli atti giudiziari (e, quindi, anche della sentenza soggetta ad impugnazione) attraverso la propria posta elettronica certificata (PEC) per effetto delle modifiche alla Legge n. 53/1994 apportate dal Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito con ulteriori modificazioni dalla Legge n. 114 dell’11/08/2014 e recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.
La precedente Giurisprudenza
Richiamando la precedente giurisprudenza sia della Corte Costituzionale che della stessa Corte di Cassazione, il Collegio a cui è stato sottoposto il quesito ha risposto in termini negativi (sulla necessità del previa adempimento fiscale).
Ha dato così continuità ad un orientamento già consolidato e che ha posto nell’art. 743, primo comma, c.p.c. (secondo cui: “qualunque depositario pubblico autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica “) e nell’art. 66, primo e secondo comma, lettera a) del D.P.R. n. 131/1986 – Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (secondo cui i cancellieri “possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati“) il quadro normativo di riferimento.
L’intervento della Corte Costuituzionale
L’intervento della Corte Costituzionale – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per la violazione dell’art. 24, primo comma, Cost. da un lato dell’art. 117 R. D. n. 3269/1923, modificato con l’art. 1 R.D. n. 2313/1936 “nella parte in cui vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o estratti di sentenze il cui deposito in giudizio sia la condizione essenziale per la procedibilità dell’impugnativa ” (cfr. Corte Costituzionale n. 80/1966) e d’altro dell’art. 66 D.P.R. n. 131/1986 “nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell’originale o della copia della sentenza che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata” (cfr. Corte Costituzionale n. 522/2002) – è stato così assunto, nella decisione in commento, quale presupposto imprescindibile e che ha già visto nel bilanciamento tra l’interesse fiscale alla riscossione dell’imposta e quello all’attuazione della tutela giurisdizionale (che nega all’inadempimento dell’obbligazione di corrispondere l’imposta di registro qualsivoglia effetto preclusivo allo svolgimento ed alla conclusione del processo di cognizione) il precetto di riferimento dei precedenti di legittimità espressamente richiamati.
Il principio di diritto a cui la sentenza di uniforma
Ed infatti, già con la sentenza n. 14393 del 2012 – a cui la pronuncia dello scorso febbraio si uniforma – è stato espressamente enunciato il principio di diritto secondo cui la mancata registrazione delle sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, in quanto l’interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche e si porrebbe in contrasto anche con l’art. 6, par.1, della CEDU e con l’art. 11 della Carta volti ad assicurare la ragionevole durata del processo.
Inoltre, è di comune esperienza che la liquidazione dell’importo dovuto a titolo di tassa di registro avvenga da parte della Agenzia delle Entrate in tempi certamente non immediati e, comunque, non prevedibili.
Di conseguenza, pur auspicando che il “sistema” si allinei anche sotto tale aspetto, la facoltà della parte che ne abbia interesse a far decorrere il termine c.d. “breve” per l’impugnazione di una sentenza con la sua immediata notificazione via PEC potrebbe risultare concretamente frustrata e vanificata dalla tempistica che governa la fase di quantificazione dell’imposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
La riaffermazione del principio in commento non può, pertanto, che essere accolta con favore e ciò anche, se non soprattutto, per gli effetti pratici e concreti che determina nella quotidiana applicazione del diritto.