L’Italia è un Paese ad alta esposizione al rischio di calamità naturali. Lo ha recentemente ricordato il Dott. Giovanni Liverani, Presidente di ANIA: oltre il 40% del territorio nazionale è classificato a rischio sismico e il 95% dei comuni italiani è soggetto a dissesto idrogeologico. Eppure, solo il 5% delle imprese risulta oggi coperto da una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali (CatNat).

In questo contesto, il provvedimento introdotto con la Legge di Bilancio 2024 rappresenta un punto di svolta, imponendo un obbligo assicurativo generalizzato a tutela del sistema produttivo nazionale. L’obiettivo è ridurre il cosiddetto protection gap, che in Italia raggiunge il 78% — significativamente superiore alla media globale del 57% — secondo quanto emerso dal rapporto Sigma dello Swiss Re Institute, pubblicato nell’aprile 2025. Il rapporto prevede, per l’anno in corso, perdite assicurate pari a 145 miliardi di dollari a livello globale, con il rischio che eventi di maggiore portata, quali terremoti e uragani, possano spingere le perdite annuali oltre i 300 miliardi di dollari.

Evoluzione normativa: dallo scenario emergenziale alla regolazione

Il percorso normativo ha avuto inizio con la Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111), che ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura di danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, derivanti da cinque eventi principali: sisma, alluvione, frana, inondazione, esondazione.

Il termine è stato prorogato al 31 marzo 2025 con il D.L. 30 dicembre 2024, n. 202 (cd. “Milleproroghe”), art. 13, comma 1.

Successivamente, il Decreto Interministeriale MEF n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato il 27 febbraio 2025, ha definito le modalità attuative dell’obbligo.

L’ultimo tassello si è inserito con la Legge 27 maggio 2025, n. 78, di conversione, con modifiche, del D.L. 31 marzo 2025, n. 39, pubblicata in G.U. n. 124 del 30 maggio 2025, che ha confermato l’obbligo di copertura assicurativa e introdotto ulteriori specificazioni di rilievo operativo e sistemico:

· Il valore assicurabile dei beni è determinato secondo il valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, e il costo di rimpiazzo o ripristino per beni mobili e terreni.

· Le grandi imprese e le società collegate o controllate, se coperte da un contratto assicurativo unico di gruppo, sono esentate dal rispetto del limite massimo del 15% per scoperti o franchigie.

· È stato attribuito al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, il compito di vigilanza sui premi, per contrastare comportamenti speculativi e garantire l’osservanza dell’obbligo a contrarre imposto alle compagnie.

· Sono assicurabili esclusivamente gli immobili in possesso di valido titolo edilizio o sanati. Gli immobili non conformi sono esclusi da qualsiasi forma di indennizzo o agevolazione pubblica in caso di evento catastrofale.

· È stato regolato il caso di beni di terzi assicurati dall’imprenditore nell’ambito della propria attività, con previsione dell’obbligo di comunicazione al proprietario e la titolarità dell’indennizzo in capo a quest’ultimo, vincolato però al ripristino del bene.

· In caso di inadempimento del proprietario, l’imprenditore ha comunque diritto a un indennizzo per lucro cessante fino al 40% del valore percepito dal proprietario, con riconoscimento di privilegio ex art. 1891, co. 4, c.c. per il rimborso dei premi e delle spese contrattuali.

Copertura assicurativa: cosa è incluso e cosa resta escluso

Sebbene la normativa abbia introdotto una base obbligatoria di tutela, restano esclusi numerosi eventi, il che solleva legittime preoccupazioni sulla reale efficacia del sistema in caso di calamità complesse o di eventi concatenati.

I cinque rischi coperti obbligatoriamente sono:

Alluvione, Esondazione, Inondazione, Sisma e Frana.

Tuttavia, le esclusioni sono numerose e significative:

Non sono comprese nelle “alluvioni” le mareggiate, bombe d’acqua, infiltrazioni, stillicidio, umidità, maremoti, danni da acqua marina, blackout non direttamente causati dall’evento naturale.

Per sisma e frana, sono escluse: bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, frane lente o indotte da errori di costruzione e danni indiretti o da interventi umani.

Anche ANIA ha evidenziato che, sebbene le polizze siano ora obbligatorie, spese essenziali come demolizione e sgombero restano generalmente escluse, esponendo le imprese a costi significativi post-evento.

Le indicazioni EIOPA per le buone prassi informative

Nel frattempo, l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ha diffuso buone prassi in materia di documentazione precontrattuale proprio per le polizze CatNat.

Secondo EIOPA, è fondamentale che le informazioni precontrattuali siano chiare, complete e accessibili, affinché gli assicurati comprendano appieno:

· la natura e l’estensione dei rischi coperti

· le esclusioni specifiche

· i limiti di indennizzo e le franchigie

· le modalità di attivazione della copertura

Viene raccomandata una standardizzazione dei documenti informativi (modello KID – Key Information Document), per migliorare la comparabilità delle offerte, evitare ambiguità e accrescere la consapevolezza del contraente in fase di sottoscrizione.

Un primo passo, ma la strada è lunga

L’introduzione dell’obbligo assicurativo CatNat rappresenta una riforma strutturale di rilievo per il sistema produttivo italiano, orientata a diffondere la cultura della prevenzione e della protezione finanziaria contro eventi naturali sempre più frequenti e impattanti.

L’approccio mutualistico adottato – grazie al quale le polizze potranno avere costi contenuti – ha il potenziale di estendere concretamente la copertura anche alle micro e piccole imprese, oggi le più esposte e meno tutelate.

Restano tuttavia criticità aperte: dalla delimitazione troppo rigida dei rischi coperti, alla mancata inclusione di voci di costo fondamentali (es. demolizione e sgombero), fino alla necessità di maggiore chiarezza contrattuale.

Nel frattempo, resta centrale l’esigenza di assicurare la massima trasparenza e chiarezza nella costruzione e gestione dei contratti assicurativi, affinché l’obbligo introdotto non si traduca in un adempimento formale, ma contribuisca effettivamente a rafforzare la capacità di reazione del sistema economico nazionale di fronte a eventi di natura straordinaria.