- LA VICENDA
Con sentenza del 04/10/2018, n. 24198 la Corte di Cassazione ha rimarcato come non possa essere assunto in sede di esecuzione un comportamento “attendista”, perché – lungi dal garantire l’ordine pubblico – ciò genererebbe maggior disordine.
La vicenda riguardava la domanda di risarcimento proposta da due Società contro il Ministero dell’Interno reo di non aver apprestato tempestiva tutela per la liberazione degli immobili (cinquanta appartamenti) di loro proprietà, che erano stati illegittimamente occupati da ignoti. Nel 1994 le società proprietarie, infatti, ottennero dal Tribunale Penale il provvedimento di sequestro cui il Viminale ha dato attuazione solo sei anni dopo. La domanda, inizialmente accolta in primo grado, fu poi rigettata in appello con la motivazione che fosse legittima la scelta della P.A. di ritardare lo sgombero degli immobili per tutelare l’ordine pubblico.
- LA DECISIONE
Gli ermellini, investiti della questione, hanno cassato l’impugnata sentenza rilevando che l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali deve essere tempestivamente garantita attraverso la Forza Pubblica non essendoci alcuna discrezione in merito ai loro tempi di attuazione.
Sarebbe paradossale, secondo il ragionamento dei giudici di legittimità, imporre al soggetto leso il divieto di farsi giustizia da sé, prescrivendo il ricorso agli strumenti necessari alla tutela della sua posizione giuridica soggettiva e – allo stesso tempo – consentire allo Stato un comportamento “dilatorio” proprio quando il soggetto abbia ottenuto la prescritta tutela giurisdizionale.
Né si può richiamare, quale scriminante della responsabilità, la politica del welfare. Infatti, la garanzia del diritto ad una casa non può compiersi a spese dei privati cittadini, i quali già sostengono un non lieve carico tributario – specie sugli immobili – volto ad alimentare, attraverso la fiscalità generale, la spesa per lo stato sociale. La decisione in commento, oltre a confermare l’indirizzo giurisprudenziale già di recente adottato dai giudici di merito (sentenze nn. 21347 del 14/11/2017 e 13719 del 04/07/2018 entrambe del Tribunale di Roma), si pone in linea con la decisione della Corte di Strasburgo secondo cui:
“gli Stati possono essere considerati responsabili per quanto riguarda l’esecuzione di una sentenza se le autorità pubbliche implicate nelle procedure di esecuzione non danno prova della diligenza richiesta o se impediscono l’esecuzione” (Corte EDU 19 novembre 2013, Sekul c. Croazia).
Negare la concreta e tempestiva attuazione di un ordine del giudice, oltre che privare di ogni contenuto il diritto leso dal comportamento illegittimo altrui, che nel caso di specie costituiva altresì reato, minerebbe in modo esponenziale la stessa amministrazione della giustizia. Che senso avrebbe imporne il ricorso se fosse riconosciuta agli organi deputati ampia discrezionalità nelle modalità e tempi di attuazione dei provvedimenti giudiziali?
Appare evidente come da tale conclusione verrebbe snaturato il concetto stesso di stato di diritto, che gli ermellini hanno voluto invece – in modo corretto e condivisibile – tutelare.