La massima.

Non è responsabile dell’infarto occorso al lavoratore il datore di lavoro che non abbia dotato l’autovettura di aria condizionata funzionante per i periodi estivi. Tale equipaggiamento non può essere considerato infatti un dispositivo di sicurezza. Inoltre la prestazione di lavoro può avere carattere intrinsecamente usurante, senza alcuna colpa del datore di lavoro. (Cass. 24.10.2017 n. 25151)

La fattispecie

La Suprema Corte si pronuncia sul rilievo autonomo dell’usura connessa alle mansioni svolte nella causazione del danno. La vicenda ha riguardato un “tecnico elettricista” addetto al controllo delle centraline. Il giudice di legittimità ha negato che l’installazione di condizionatori sulle autovetture utilizzate per i “passaggi” da una centralina all’altra fosse condotta esigibile sotto il profilo della sicurezza. L’aria condizionata è infatti uno strumento «funzionale ad un maggiore comfort», ma non riconducibile ai dispositivi di sicurezza apprestati in ossequio al disposto dell’art. 2087 c.c.

La decisione.

Si conferma anche che il riconoscimento della “dipendenza da causa di servizio” nella vicenda previdenziale non può essere opposta al datore. Inoltre, la natura usurante dell’attività (da cui era derivata la pensione privilegiata in favore del lavoratore) non è ascrivibile ad una colpa del datore di lavoro. La Suprema Corte rammenta in particolare che «la riconosciuta dipendenza della malattia da una “causa di servizio” non implica necessariamente, né può far presumere, che l’evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro essendo ben possibile che la patologia accertata debba essere collegata alla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa ed al logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo. In tale descritto ultimo caso si resta fuori dall’ambito dell’art. 2087 c.c. il quale riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici». Con riferimento al caso di specie, era attività lavorativa di per sé usurante quella svolta all’esterno, in qualsiasi condizione climatica e su territori impervi, per raggiungere anche a piedi i luoghi dove svolgere gli interventi tecnici richiesti per la sua qualifica di addetto alle teletrasmissioni. Gli eventuali danni non sono ascrivibili a una condotta colposa del datore di lavoro.
Per quanto concerne l’istruttoria, la Suprema Corte osserva anche che il carattere intrinsecamente usurante esclude la necessità di disporre una CTU sul nesso causale tra la condotta del datore e il presunto danno.