Ad un anno dall’obbligo assicurativo per gli avvocati, Studio FGA fa il punto a Catania con il CNF

Giovedì 4 ottobre 2018, in occasione del XXXIV Congresso del C.N.F a Catania, si è tenuto il workshop intitolato: “L’obbligo assicurativo per Avvocati – il punto sulla convenzione CNF Consiglio Nazionale Forense”.
Al workshop è intervenuto il nostro founder e managing partner Avv. Marco Ferraro

Studio FGA a Catania con il CNF

Il Consigliere Avv. Lucio Del Paggio, ha riepilogato lo stato dell’arte dell’obbligo assicurativo ad un anno dall’entrata in vigore del decreto attuativo, sottolineando gli indubbi vantaggi che sono derivati dalla stipula della convenzione da parte del CNF a beneficio degli Avvocati che vi hanno aderito (circa 20.000). Il Prof. Marco Capecchi ha commentato le peculiarità delle clausole inserite nel modello dell’attuale polizza, mentre il Dr. Giorgio Moroni Consigliere del broker AON, ha riferito delle statistiche relative alla prima annualità di vigenza della polizza sui sinistri denunciati (n. 139) e le tipologie di errore maggiormente ricorrenti.

L’ Avv. Marco Ferraro, Founder Partner di FGA Studio Legale Ferraro Giove & Associati, è intervenuto segnalando l’importanza della condivisione dei dati relativi ai sinistri tra CNF, broker e assicuratore, realizzabile solo con la stipula di una polizza in convenzione, meglio se collettiva.  L’adozione di tale schema porterebbe sicuramente ad avere una maggiore collaborazione da parte degli assicurati ed il superamento della diffidenza verso le Compagnie. Il sistema, infatti, è già stato adottato dalla categoria professionale dei Notai, che ormai da anni beneficiano degli effetti di una tale impostazione.

L’utilizzo e l’analisi dei dati, con l’enucleazione delle tipologie di rischio più ricorrenti, ha pure l’effetto di imporre ai professionisti una più efficiente organizzazione dell’ attività, per limitare quanto più possibile il verificarsi di errori, così incidendo – anche se indirettamente – sulla quotazione e sul possibile futuro aumento dei premi assicurativi.

Quanto alle problematiche relative alle clausole del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale degli Avvocati e alla diffusione della “claims made”, si è richiamato il contenuto della recente pronuncia delle Sezioni Unite del 24 Settembre 2018 n. 22437: oltre a venire confermata la validità e la non vessatorietà di tale clausola (che non necessita di alcuna valutazione di meritevolezza in astratto), viene anche dichiarata la compatibilità con lo schema contrattuale dell’art. 1917 c.c..

Impostazione questa già sostenuta dall’Avv. Ferraro sia in vari interventi a convegni e seminari, sia nei commenti a sentenze in materia di assicurazione obbligatoria dei professionisti.

 

Ed infatti l’assicurazione della responsabilità civile garantisce il patrimonio dell’assicurato dalla minaccia proveniente dal terzo danneggiato, quindi nessuna atipicità è rinvenibile nell’adozione di tale schema contrattuale che attribuisce rilevanza, durante la vigenza della polizza, alla richiesta di risarcimento ricevuta dall’assicurato invece che al fatto (sinistro) accaduto.

L’analisi dei dati già acquisiti dalla gestione del programma di convenzione, con possibile incremento negli anni a venire, fanno ben sperare in una sempre migliore organizzazione dei professionisti nello svolgimento della loro attività e nel progressivo calo, in un futuro prossimo, anche del numero di sinistri denunciati.