La legge Gelli all’art. 10 c. 1  ha imposto alle strutture sanitare di stipulare anche una polizza RCO a copertura dei danni che la struttura potrebbe causare verso i prestatori d’opera (c.d. RCO).

Si tratta di previsione opportuna che, tuttavia, nell’estensione del decreto attuativo, sembra essere passata in secondo piano perché le peculiarità del rischio oggetto di tale ulteriore e diversa copertura non sembrano essere state prese in adeguata considerazione, cosicchè alla stessa finiscono per doversi applicare le regole messe a punto con riferimento alle polizze RCT.

Tale carenza di specifica disciplina potrebbe causare alcuni problemi in quanto il decreto finisce per prevedere che anche le polizze RCO debbano essere prestate nella forma claims made, laddove il settore della RCO è ancora largamente dominato dalle polizze loss occurrence, come è naturale che avvenga in un settore nel quale il datore di lavoro è obbligato a denunciare immediatamente il sinistro (inteso come evento lesivo) all’INAIL: il datore di lavoro è quindi necessariamente a conoscenza del fatto e tale conoscenza è anche documentata. In caso di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio, la ricezione della successiva richiesta risarcitoria del dipendente (e/o dei congiunti) rappresenta solo una conseguenza normale e ampiamente prevedibile di un fatto ormai noto e può arrivare a distanza di tempo dal verificarsi dell’infortunio, con la conseguenza che la polizza in essere al momento del sinistro potrebbe essere ormai cessata e la nuova polizza potrebbe non offrire copertura al sinistro perché lo stesso costituisce un fatto ormai noto per l’assicurato.

Sarebbe stato quindi opportuno prevedere il ricorso al modello loss occurrence per la RCO o, quantomeno, prevedere una diversa definizione di sinistro per tale copertura, così da consentire al datore di lavoro di denunciare il sinistro non dal momento della richiesta risarcitoria, ma da quando ha denunciato il sinistro all’INAIL (analogamente a quanto è stato fatto per consentire di denunciare come sinistro la ricezione della comunicazione prevista dall’art. 9, commi 5 e 6).

È verosimile (e auspicabile) che il mercato possa porre rimedio a tale “svista”, continuando a prevedere che le coperture RCO siano prestate in forma loss occurrence, ovvero prevedendo un’adeguata (cioè diversa) definizione di sinistro, rispetto alla quale si presenterà il problema della (in)compatibilità con la definizione di sinistro prevista dal decreto (che si è visto non essere modificabile e/o ampliabile).