La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2969/2025 offre un’ulteriore conferma dell’orientamento già espresso nella sentenza Cass. n. 1632/2025  (che puoi vedere qui) in merito ai confini della responsabilità notarile nella pubblicazione di testamenti e negli atti successivi connessi alla successione ereditaria.
Nel commento alla sentenza Cass. n. 1632/2025, si evidenziava che il notaio non è responsabile per la validità del testamento pubblicato, poiché il suo ruolo si limita alla verifica della conformità formale dell’atto alle disposizioni di legge, senza obbligo di accertare la capacità del testatore, salvo i casi di manifesta incapacità. Inoltre, si sottolineava come il notaio non fosse tenuto a informare i contraenti su rischi ipotetici legati a possibili azioni di riduzione da parte dei legittimari pretermessi.
L’ordinanza in esame ribadisce tali principi, affermando che l’attività del notaio nella pubblicazione del testamento olografo non comporta un obbligo di consulenza successoria approfondita.
In particolare, viene chiarito che il notaio, in quell’atto di pubblicazione, non aggiunge né toglie nulla alla validità del testamento o alla convenienza delle disposizioni in esso contenute.
Il principio enunciato dalla Cassazione conferma, quindi, che il notaio non ha l’onere di verificare la presenza di vincoli sull’asse ereditario che potrebbero incidere sulla libera disponibilità dei beni lasciati in successione, se non espressamente incaricato di farlo.
Nel caso specifico esaminato dall’ordinanza, l’attrice lamentava che il notaio non avesse segnalato l’esistenza di un vincolo di destinazione alberghiera su un immobile ricevuto in legato, circostanza che avrebbe reso il bene meno conveniente per la destinataria.
Tuttavia, la Cassazione ha escluso la responsabilità del notaio, ribadendo che l’incarico conferitogli si limitava alla pubblicazione del testamento, senza che vi fosse alcun obbligo di consulenza sulle conseguenze economiche o giuridiche delle disposizioni testamentarie.
Tale decisione si pone in continuità con la sentenza Cass. n. 1632/2025, che aveva già chiarito come il notaio non possa essere ritenuto responsabile per la lesione di diritti successori o per la mancata segnalazione di possibili contenziosi futuri, salvo che non abbia violato precisi doveri formali o ricevuto un incarico specifico di consulenza di tipo patrimoniale.
La Corte ha, altresì, enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità del notaio, l’espressione ‘ricevere un atto’ contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto ‘ricevuto’ dal notaio è l’atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario.”
In definitiva, il quadro giurisprudenziale delineato da entrambe le pronunce conferma un principio di fondamentale importanza per la professione notarile: la responsabilità del notaio si limita agli aspetti formali e tecnici dell’atto ricevuto, escludendo obblighi di verifica sostanziale o di consulenza sulle conseguenze successorie dell’atto, a meno che non vi sia un mandato espresso in tal senso.