Viene affrontata la questione dell’idoneità di un’ordinanza cautelare di rigetto, ex art. 669 septies del c.p.c. contenente condanna alle spese di lite, quale titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. La criticità nasce dall’orientamento del Conservatore, il quale ritiene che i provvedimenti cautelari non siano ricompresi tra i titoli previsti dall’art. 2818 c.c. per l’iscrizione di un’ipoteca. Da qui la proposta di iscrizione con riserva e la, conseguente, necessità di un successivo reclamo ex art. 2674 bis c.c.

Al contrario, ci si potrebbe fondare sul richiamo all’art. 2836 c.c., che – ai fini dell’iscrizione – estende l’idoneità agli “atti giudiziari equiparati alla sentenza”. L’argomento principale è la definitività delle ordinanze cautelari e la loro immediata esecutività, circostanze che le avvicinerebbero alla natura del titolo giudiziale ‘finale’. Infatti, tanto si ricava dall’art. 669 septies cpc che, testualmente, prevede, se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, che in quella sede il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare; inoltre, la stessa norma, al terzo comma, statuisce che la condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

Tuttavia, non può trascurarsi quella giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19584), che, in tema di iscrizione ipotecaria giudiziale, precisa come l’art. 2818, comma 2, ponga un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l’iscrizione della garanzia reale. Con la conseguenza che l’assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall’art. 8, comma 2, della l. n. 898 del 1970 (e, dunque, la sentenza di divorzio).

Ma il creditore, deve essere ricordato, avrebbe comunque delle strade alternative: ossia il ricorso per decreto ingiuntivo (non certo con finalità di duplicazione del titolo, ma – solo – per acquisire la garanzia reale, Cass. civ., Sez. I, 05/01/2001, n. 135) o l’azione esecutiva diretta, tramite pignoramento immobiliare. Tali mezzi rispondono entrambi, come è ovvio, alla finalità pratica di dotarsi di un titolo non contestabile dal punto di vista della pubblicità immobiliare.

In tale prospettiva:

  • Il decreto ingiuntivo rappresenta un istituto certo agile ed economicamente non troppo costoso; tuttavia, sussiste il rischio di un rigetto della richiesta, ove il giudice ritenga già idoneo il provvedimento cautelare, o ravvisi una duplicazione del titolo. Per tacere di una, sempre possibile, anche se pretestuosa, opposizione.
  • Il pignoramento immobiliare elimina, invece, ogni incertezza sull’idoneità del titolo ai fini del vincolo, perché è proprio la procedura esecutiva funzionale alla garanzia del credito. Tuttavia, presenta dei costi che sono significativi e tempistiche fisiologicamente dilatate, con evidente maggior aggravio iniziale per il creditore.

In conclusione, la scelta della strategia più opportuna dipende dalla valutazione del rapporto costi/benefici e dal grado di rischio che il creditore è disposto ad assumersi. La via del reclamo avverso l’iscrizione con riserva appare la più coerente con la tesi prospettata, ma non è esente da incertezze interpretative, mentre le altre opzioni garantiscono sì una maggiore solidità del titolo, ma comportano sia costi più elevati che rischi processuali residui.

Nell’ottica di una semplificazione e della riduzione del numero dei contenziosi, obiettivi oggi che si vogliono perseguire (senza entrare nel merito delle modalità che, da ultimo, vengono ipotizzate), un’espressa previsione della idoneità dell’art. 669 septies cpc, dato il carattere di definitività ed esecutività dell’ordinanza, potrebbe essere una soluzione.