All’art. 6 del D.M. 232-2023 è stata disciplinata la facoltà di recesso dell’assicuratore precludendone l’esercizio in caso di sinistro, tanto in corso di polizza, quanto nel corso della successiva ultrattività.

Unico caso in cui il recesso è ammesso  è il caso di “reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con  sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.”

Considerati i tempi per l’espletamento di un giudizio di primo grado in materia di responsabilità sanitaria (ritengo che per sentenza definitiva non debba intendersi il passaggio in giudicato della sentenza ma solo il deposito della sentenza della sentenza di primo grado purchè abbia avuto ad oggetto il merito), appare assai difficile che la stessa possa essere emessa prima della scadenza del termine della polizza, tantopiù che il presupposto per l’esercizio del recesso non è la decisione di merito di primo grado delle sentenze relative ai diversi sinistri ma di quella (che si deve presumere emessa al termine dell’ulteriore e diverso procedimento intentato dall’assicuratore verso l’assicurato) diretta a far accertare che comune presupposto dei diversi sinistri è una condotta del sanitario e che la stessa può qualificarsi gravemente colposa!

Un’altra osservazione riguarda il fatto che il recesso sembra essere consentito solo in caso di colpa del singolo sanitario. Pertanto, sembrerebbe esercitabile solo nell’ambito delle polizze stipulate dal personale sanitario e difficilmente applicabile alle polizze in cui l’assicurato sia una struttura sanitaria, a meno che al suo interno operi un sanitario responsabile di una reiterata condotta gravemente colposa.

L’apparente rigore della norma ritengo vada temperato alla luce del rango secondario della disciplina che non può evidentemente spingersi al punto da precludere l’applicabilità dei casi di recesso previsti da norme primarie quali l’art. 1893 c.c. per il caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e l’art. 1898 per il caso dei mutamenti che aggravano il rischio del contraente.