Il diritto di accesso ai dati personali

Sin dall’emanazione della L. 675/1996 si è posta la questione circa l’accessibilità da parte del suo titolare, ai dati sensibili contenuti nelle relazioni medico-legali di frequente disposte, ai fini del risarcimento del danno, da parte delle società assicuratrici.

Problema quello in parola che, evidentemente, si è riproposto anche con la ricezione della predetta legge nel c.d. “Codice della privacy” ovvero il D.Lgs. 196/2003.

L’art. 7 in combinato disposto con l’art. 8 co.2

L’art. 7 riporta, infatti, senza sostanziali modifiche, il disposto dell’art. 14 della previgente disciplina, individuando il contenuto del diritto di accesso da parte del suo titolare nei confronti di chiunque sia il soggetto autorizzato al trattamento.

La predetta norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 8 co. 2[i], dello stesso codice ove sono previsti i limiti all’esercizio di tale diritto in relazione a particolari fattispecie quale, per quanto qui interessa, quella prevista alla lettera e)[ii] che, per l’appunto, la esclude laddove dallo stesso possa derivare un pregiudizio, effettivo e concreto, all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Le problematiche

In merito alla definizione dell’esatta portata della predetta norma si pongono all’interprete due distinte problematiche.

In primo luogo, se la stessa facoltizzi il titolare ad accedere ai dati personali contenuti nelle perizie medico – legali.

In secondo luogo, se il predetto diritto d’accesso si estenda all’intero contenuto dalla perizia oppure ai dati personali intesi in senso stretto, con esclusione, quindi, di quelli soggettivi / valutativi espressi dal consulente incaricato.

Ebbene se non vi è dubbio alcuno in merito al primo di tali quesiti, non essendovi difficoltà sostanziale a riconoscere nella perizia uno strumento di “trattamento” dei dati stessi[iii] e pertanto pienamente controllabili, maggiori difficoltà si pongono nel rispondere al secondo.

In proposito si registrano due distinti orientamenti.

Il primo, per così dire ampio, sposato dal Garante per la protezione dei dati personali[iv] che, pressoché uniformemente sin dal 1999[v], ritiene certamente accessibile al titolare dei dati l’intero contenuto della perizie con l’unico limite, sancito dall’art. 24 co. 1 lett. f del D.Lgs. 196/2003 (ovvero ratione temporis ex art. 14 L675/96) che le stesse non contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell’esercizio del diritto di difesa[vi].

A detto orientamento estensivo se ne contrappone un secondo, più restrittivo, sposato dalla prevalente giurisprudenza di merito, a mente del quale i dati di natura oggettiva ed identificativa (anagrafici, storici relativi all’evento, analisi effettuate prima della perizia, esame obiettivo dello stato di salute del danneggiato), come già sopra chiarito, sarebbero certamente soggetti a verifica.

Per contro gli elementi di natura squisitamente valutativa[vii] (entità del danno; quantificazione dei giorni di invalidità temporanea e permanente; nesso eziologico tra l’evento ed il danno; indicazioni sulla strategia da seguire nella liquidazione del sinistro ecc.) proprio in ragione della loro natura non sarebbero accessibili da parte del titolare[viii] del relativo diritto.

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 1882/2001

Con specifico riferimento ai casi di “malpractice” sanitaria è di particolare interesse la pronunzia del Consiglio di Stato n. 1882/2001 a mente della quale allorché lo stato di salute costituisce il fondamento di azione risarcitoria è evidente che le condizioni cliniche del paziente costituiscono il fondamento stesso della pretesa spiegata in giudizio, sicché non può certo mettersi in dubbio che minimo è il grado di coinvolgimento della dignità e della privacy del suo titolare[ix].

I quattro decreti emessi dal Tribunale di Trieste il 12.4.2002

Sulla scia della predetta pronunzia si collocano altresì quattro decreti, altrettanto interessanti, emessi dal Tribunale di Trieste il 12.04.2002 che, prendendo posizione, appunto, sulla vexata questio del contenuto e dei limiti al diritto di accesso alle perizie medico-legali rileva, in primo luogo, che la legge sulla privacy difende valori costituzionali fondamentali quali quelli della dignità, della riservatezza e della personalità; ma quando si vuol far valere solamente un diritto di credito e si discute solo di liquidazione del danno e delle connesse valutazioni medico-legali, allora quel criterio interpretativo deve cedere di fronte ad altri valori, aventi anch’essi rango costituzionale, quale il diritto di difesa ma anche, in senso più ampio, la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di organizzazione imprenditoriale e del connesso procedimento di formazione della volontà interno all’azienda.

In secondo luogo, lo stesso Tribunale rileva che l’accessibilità da parte dell’interessato ai dati soggettivo / valutativi della perizia troverebbe ulteriore limite in quanto previsto dagli artt. 9 e dall’art. 13 della L. 675/1996 (ora rispettivamente artt. 11 e 7 del D.lgs 196/2003).

Dal combinato disposto delle due norme deriva, infatti, il diritto dell’interessato alla ”esattezza” e, conseguentemente, il diritto alla conoscenza, integrazione e rettificazione dei dati trattati.

Procedendo da un tale presupposto se si intendessero accessibili anche le valutazioni poste dal medico legale nella perizia si perverrebbe alla paradossale conclusione che il danneggiato potrebbe ottenere la rettifica degli esiti peritali, ritenendoli non esatti, a completo detrimento del giudizio valutativo operato dal medico che, per altro, proprio in quanto dato “valutativo” mal si concilia con il riferito requisito della ”esattezza”.

 I limiti di applicabilità dell’art. 24, co. 1 lett. f del D.Lgs 196/2003

Chiariti i presupposti logico interpretativi dell’art. 8, co. 1 lett. f, e per tornare, più nello specifico, alla problematica oggetto del presente commento, ovvero i limiti di applicabilità dell’art. 24, co. 1 lett. f del D.Lgs 196/2003 (siccome richiamato dall’art. 8), deve precisarsi che sul piano formale la posizione del Garante e quella seguita dalla giurisprudenza maggioritaria pur sembrando distanti, in realtà, su quello sostanziale paiono, se non ricondursi ad unità, quantomeno avvicinarsi.

Il Garante nonostante la propria concezione “monistica” del contenuto della perizia, di fatto, ha sempre ritenuto legittimo il differimento ex art. 24 ogniqualvolta la società assicuratrice aveva dimostrato, nel singolo caso, un concreto ed attuale pericolo di vedere limitato – dall’accesso – il proprio diritto di difesa[x], tanto in sede contenziosa che in quella pre-contenziosa[xi], pur evidenziando la necessità di evitare che l’eccezione possa vanificare la tutela dei diritti riconosciuti dalla stessa legge.

In altri termini il Garante richiede un attento bilanciamento dei valori costituzionali in gioco attraverso una valutazione condotta caso per caso allo scopo di delibare quale fra i due diritti, quello di accesso ai dati personali, da un lato, ed il diritto di difesa, dall’altro, sia recessivo[xii].

Si evidenza infine che la riferita discrasia fra l’orientamento del Garante e la giurisprudenza prevalente sembra ulteriormente assottigliarsi alla stregua del più recente arrêt sul punto da parte del primo.

Ci si riferisce al ”Provvedimento del 25 luglio 2007”[xiii] ove si afferma che “L’esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda peraltro le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 4, “l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza.”.

Conclusioni

Conclusivamente, quindi, anche volendo seguire l’orientamento estensivo perorato dal Garante, è evidente che sia perfettamente legittimo il differimento dell’accesso ex art. 8 co. 2 lett. e), ogni qual volta l’assicuratore dimostri che dalla conoscenza di quei dati da parte del danneggiato, tanto in sede contenziosa che pre-contenziosa, “potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto …per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria”.[xiv].

Avv. Rosario Cristarella

Note

[i] Art. 8 (Esercizio dei diritti).

  1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e’ fornito idoneo riscontro senza ritardo.
  2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: … e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;

[ii] Precisamente l’art. 24 così prevede:

Art. 1, co. 1 lett f): … con esclusione della diffusione, e’ necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita’ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

[iii] V. Provvedimento del Garante 10 dicembre 2003  – doc. web n. 1053648 – Deve precisarsi che il diritto d’accesso in parola è circoscritto alla conoscenza ed estrazione dei “dati” contenuti nelle perizie e non dell’intero documento come precisato in più occasioni dal Garante che in proposito chiarisce “A fronte di una richiesta di accesso ai dati, formulata da un soggetto legittimato, il titolare del trattamento è tenuto ad estrapolare i dati in questione dai suoi archivi e dai documenti in suo possesso trasponendoli su supporto cartaceo o informatico … La consegna di copia integrale dei documenti o degli atti richiesti è consentita solo nel caso in cui i dati e le informazioni relative ai terzi siano intrecciati con quelli dell’interessato al punto tale da non renderli comprensibili ovvero snaturarne il contenuto”.

[iv] V. Decisioni su ricorsi – 25 luglio 2007 – Bollettino del n. 85/luglio 2007http://www.garanteprivacy.it. “Le perizie medico legali redatte in ambito assicurativo comprendono dati personali dell’interessato sia nella parte nella quale sono riportati dati identificativi dello stesso, nonché riscontri di visite mediche e di c.d. esami obiettivi, sia nella parte che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario Ne consegue che l’interessato ha diritto di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano ivi contenute, con esclusione delle possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o procedimentale eventualmente espresse in sede di consulenza. (Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1081790]). In senso perfettamente conforme: vedi anche: Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1081790: Garante 22 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 17 [doc. n. 39961]; Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1068357]; Garante 7 maggio 2003 [doc. web n. 1079747]; Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079919];

[v] V. Decisioni su ricorsi, 28 dicembre 2000, Bollettino del n. 16/gennaio 2001, pag. 12: “Tali perizie (secondo quanto già precisato da questa Autorità in varie decisioni e, in particolare, nei provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69), possono comprendere dati personali dell’interessato sia nelle parti dove vengono riportati dati identificativi (nonché riscontri di visite mediche e di cd. esami obiettivi), sia nella parte conclusiva che comprende, spesso, valutazioni del perito relative all’interessato. Si tratta infatti di un complesso di informazioni che, pur nella sua eterogeneità, fornisce un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi di vita del medesimo, ecc.

[vi] “Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso, specie se queste contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell’esercizio del diritto di difesa Il Garante ha rigettato il ricorso di una persona che aveva avuto solo parziale risposta ad una richiesta di accesso rivolta ad una compagnia assicurativa. Il ricorrente chiedeva di conoscere i propri dati personali contenuti nelle copie integrali della perizia tecnica, comprese le valutazioni riservate del medico legale.

Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che va salvaguardato il diritto alla difesa delle parti e ha quindi riconosciuto le ragioni all’assicurazione di differire l’accesso del ricorrente. E ciò non soltanto per l’esistenza di un giudizio civile pendente, ma anche perché si era in presenza di una specifica situazione che avrebbe potuto condizionare o alterare l’esercizio del diritto di difesa dell’assicurazione.”(v. News letter N. 295 del 28 settembre 2007  – http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1443378).

[vii] V. Paolo Ricchiuto – Privacy e perizie medico-legali – in Interlex.it – Secondo il quale deve escludersi che i predetti elementi valutativi siano accessibili “Non essendo altrimenti spiegabile il riferimento dell’art. 9 L. 675/96 al carattere della “esattezza” che è ontologicamente incompatibile con una valutazione soggettiva”.

[viii] V. Sent. Tribunale di Roma del 06/05/07. “le operazioni effettuate al fine di giungere alla valutazione complessiva finale, anche se contenenti valutazioni, e ciò non solo per il carattere soggettivo dell’elemento identificativo del soggetto, ma anche e soprattutto perché le stesse non identificano ancora la persona, essendo solo parte dell’iter di formazione della valutazione”.

[ix] V. Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2001, n. 1882 – Nella pronunzia in esame il C.d.S. è stato chiamato a pronunziarsi su di un ricorso promosso da parte di una società avverso il diniego opposto dall’INPS di ostensione della documentazione clinica relativa ad un proprio dipendente. Sul punto il Consigio, in accogliendo del ricorso osserva: “Diversamente opinando, si farebbe luogo ad una irragionevole e del tutto ingiustificata compressione del diritto sotteso alla domanda ostensiva: diritto, peraltro, che, pur presentando natura patrimoniale, si presenta connesso ad altri valori non privi di copertura costituzionale, quale quello della libertà di iniziativa economica, potenzialmente compromesso da un esito ingiustamente sfavorevole del suddetto giudizio risarcitorio”.

[x] V. Relazione annuale 2000 – 17 luglio 2001 – “Il Garante ha affermato che la valutazione del pregiudizio deve essere effettuata caso per caso e di esso il titolare del trattamento deve fornire adeguata motivazione (decisioni del 14 aprile 2000, 9 maggio 2000 e 25 ottobre 2000)”.“Nei ricorsi presentati, il Garante ha talvolta appurato che dalle deduzioni svolte non emergevano elementi idonei a considerare provato il pregiudizio. Non si poteva ad esempio ritenere sufficiente il mero disaccordo delle parti sull’esistenza del danno risarcibile (Provv. del 9 maggio 2000) per prevedere un temporaneo differimento del diritto di accesso dell’interessato ai dati personali contenuti nella perizia medico-legale. In altre situazioni, il Garante ha invece previsto che, al fine di garantire una tutela completa del diritto di difesa, occorre non pregiudicare le deduzioni delle parti in ordine alle prove e alle modalità della loro esibizione in giudizio, talora anche in una fase iniziale di una controversia giudiziaria (Provv. del 14 aprile 2000). Se da un lato la legge n. 675 pone, infatti, limiti al diritto di accesso, dall’altro, nel bilanciamento tra le due situazioni giuridiche contrapposte (quella dell’interessato di conoscere i propri dati personali; quello della società di non vedere pregiudicato il proprio diritto di difesa in una causa sull’accertamento del diritto al risarcimento), si deve evitare che l’eccezione basata sul diritto di difesa possa vanificare la tutela dei diritti riconosciuti nell’art. 1 della medesima legge”.

[xi]  V. Decisioni su ricorsi – 28 dicembre 2000   Bollettino del n. 16/gennaio 2001,  pag. 12 – “Come il Garante ha avuto modo di precisare più volte, la valutazione dell’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento. Tale pregiudizio può sorgere anche in caso di una specifica situazione precontenziosa suscettibile di sfociare a breve in una controversia giudiziaria e che, pertanto, rende necessario non pregiudicare la posizione delle parti in ordine alle deduzioni istruttorie concernenti, in particolare, la data effettiva dell’infortunio e la preesistenza di una patologia rispetto alla stipula della polizza”.

[xii] Ad es. il Garante ha ritenuto legittimo il diniego ex art. 14 co. 1 lett.e) opposto da una compagnia che aveva dimostrato che la perizia conteneva pareri ed indicazioni riferite alla strategia da adottare in sede di eventuale consulenza tecnica (provved. 08.05.2001); perplessità in ordine all’an ed al quantum della richiesta di risarcimento (provv. 17.05.01); giudizi circa la inesistenza di qualsiasi tipo di lesione (provv. 04.04.2001).

[xiii] V. nota n. 4

[xiv] Art. 8 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 196/2003 – http://www.camera.it