L’art. 3 c. 7 del D.M. 232-2023 disciplina il meccanismo del c.d. “bonus malus” prevedendo che “Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, per le coperture di cui ai commi 1, 2 e 3 è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all’atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. E inoltre prevista la variazione in diminuzione in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e l’analisi sistemica degli incidenti. Le variazioni del premio di tariffa devono essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso, anche tenuto conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici.”

Tale disposizione pare di assai difficile applicazione, tenuto conto del fatto che:

  • i sinistri di RC sanitaria richiedono perlopiù di lunga definizione (pertanto, è frequente che la loro definizione ecceda la scadenza della polizza): dai dati IVASS risulta che appena 8,9% dei sinistri viene liquidato entro un anno e tale percentuale sale ad appena il 50% dopo tre anni.
  • L’applicazione della variazione deve avvenire almeno 90 gg. Prima della scadenza della polizza (riducendo in pari misura il periodo utile al fine della liquidazione del sinistro che costituisce il presupposto per il “malus”).

Insomma, è verosimile che solo una minima parte dei sinistri verificatisi in corso di polizza venga liquidato 90 giorni prima della scadenza della stessa consentendo di applicare il meccanismo previsto dalla disposizione in esame che, quindi, potrà trovare applicazione perlopiù  in caso di particolare “fedeltà” dell’assicurato che stipuli più polizze in successione.

Inoltre, in caso di liquidazione di un sinistro e conseguente “malus”, non essendo previsto un meccanismo di pubblicità di avvenuta liquidazione dei sinistri, analogo a quello delle classi di merito per la RC auto e, quindi, neppure un attestato di rischio, l’assicurato (soprattutto se il mercato assicurativo tornerà ad avere un’offerta più articolata) potrebbe tentare di eludere l’aumento del premio rivolgendosi ad altro assicuratore, che potrebbe trovarsi impossibilitato a conoscere i sinistri liquidati in precedenza. In attesa che tale meccanismo di circolazione delle informazioni venga istituito spontaneamente dalle compagnie, resta salva per le stesse la possibilità di consultare i dati pubblicati sul sito internet della struttura ai sensi dell’art. 4 c. 3 della legge Gelli. Al riguardo va osservato che tale disposizione ha avuto fino a oggi un impatto piuttosto modesto in quanto l’obbligo previsto dalla stessa di pubblicare sul sito di ciascuna struttura i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, essendo privo di sanzione, è rimasto perlopiù inadempiuto, ovvero ha ricevuto adempimento prettamente formale con la pubblicazione di dati pressochè inintellegibili. Il decreto attuativo sembra aver cercato di porre rimedio quantomeno a quest’ultimo aspetto imponendo al comma 2 dell’art. 7 la pubblicazione dei dati suddivisi in ragione della causa del sinistro (lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, violazioni del consenso legati all’esercizio dell’attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria).

Ancora, va osservato che, prevedendo il decreto che il “malus” si debba applicare nel caso del verificarsi anche solo di un solo sinistro, si tratta di un meccanismo destinato a operare in modo distorto rispetto alle strutture sanitarie di grandi dimensioni. Queste ultime, infatti, hanno inevitabilmente una serie di sinistri per ciascun anno e ciò porterà inevitabilmente all’aumento del premio anche qualora la struttura, con un comportamento virtuoso abbia ridotto il numero e/o la gravità dei sinistri: per tali strutture, sarebbe stato opportuno che il bonus malus, anzichè essere calcolato “in relazione al verificarsi o meno di sinistri”, andasse calcolato in funzione dell’andamento dell’importo complessivo dei sinistri della struttura.