La premessa di questo breve articolo è che – ad oggi, con le cognizioni scientifiche a disposizione – non è possibile stabilire con certezza una correlazione assoluta tra assunzione di un vaccino e successiva patologia, specie quella autistica.

Negli ultimi tempi, in Italia, si è assistito ad un proliferare di azioni intentate da famiglie di minori affetti da patologie intervenute successivamente alla sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie (o comunque fortemente consigliate).

Piuttosto vero è che – come correttamente evidenziato nella sentenza del Tribunale di Milano n. 2664/2014 (v. infra) – in presenza di alcune caratteristiche assolutamente personali (c.d. “polimorfismi”) il vaccino può scatenare la sindrome autistica.

Per ragioni di brevità si esamineranno due recentissime sentenze, quella del Tribunale, sopra richiamata, e quella della Corte di Appello di Bologna n. 1767/2014 (che risulta pubblicata il 13 febbraio 2015) emessa a fronte dell’impugnazione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 148/2010.

In entrambi i casi vengono in considerazione due vaccinazioni, esavalente la prima, trivalente la seconda.

A. Sentenza Tribunale di Milano n. 2664/2014

1. I fatti di causa

La pronuncia meneghina riconosce per la prima volta il nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino (“Infanrix Hexa SK” prodotto da GlaxoSmithKline) e il conclamarsi della sindrome autistica.

Il giudizio sopra richiamato viene introdotto dai genitori di un minore   –    risultato   affetto  da   autismo  nel   2010,  dopo   una

vaccinazione somministratagli con Infanrix nel 2006 – per vedere riconosciuto il diritto del figlio all’indennizzo ex L. 210/92.

2. Lo svolgimento del giudizio

Il Ministero della Salute, costituitosi in giudizio, respinge ogni correlazione, sostenendo che l’autismo è una malattia genetica e negando che nel vaccino Infanrix siano contenuti metalli pesanti.

Il CTU nominato dal giudice dott. Alberto Maria Tornatore, nella sua lunga consulenza, al contrario evidenzia che da uno studio di alcuni scienziati australiani (“Mercury in vaccines from the Australian chidhood immunization program schedule”, J. Toxicol Environ Health A. 2010) emerge come in campioni di più lotti del vaccino esavalente siano presenti livelli significativi di mercurio metilato (Thimerosal), impiegato come disinfettante ad onta dello specifico divieto posto dall’autorità sanitaria australiana (a partire del 2000).

In sintesi, l’Australia ha vietato questo tipo di vaccino nel proprio programma di vaccinazioni obbligatorie dal 2000, mentre in Italia è l’unico esavalente utilizzato da circa un decennio.

La riflessione condotta dal CTU prende le mosse dalla pubblicazione di un documento riservato redatto dalla stessa Glaxo (“Confidential Report to Regulatory Authorities” del 16 dicembre 2011) e rivolto alle sole autorità del settore, dal quale si evince che gli effetti collaterali del vaccino “Infanrix Hexa SK” erano emersi già nel corso della sperimentazione clinica pre-autorizzazione (nel report si segnalano 5 casi di autismo) ma erano rimasti “unlisted”, ossia omessi dall’elenco degli effetti avversi sottoposto alle autorità sanitarie per l’autorizzazione al commercio.

In relazione a tale “scoperta”, il CTU avverte che i 5 casi di autismo segnalati – che a prima vista possono sembrare pochi se considerati sulla popolazione sottoposta a sperimentazione (14.000,00 persone) – in realtà potrebbero avere un’incidenza maggiore,  posto  che  è  più  probabile  (a suo giudizio) che siano emersi nel corso della sperimentazione su un numero minore di pazienti, ovvero quelli che hanno ricevuto il vaccino nella versione (taciuta dall’azienda e scoperta dai ricercatori australiani) contenente il “Timerosal” (metil-mercurio). In questo caso l’azione lesiva del vaccino esavalente sarebbe di gran lunga maggiore di quella dichiarata dalla Glaxo.

Il dott. Tornatore dunque arriva a concludere, partendo dalla considerazione che l’autismo è una malattia a patogenesi complessa – cioè concausata – che il vaccino “Infanrix” possiede un’autonoma idoneità lesiva in soggetti suscettibili, ossia portatori di ”polimorfismi sfortunati” (n.d.r. il consulente con questo termine indica la variabile predisposizione individuale a numerose malattie: neoplasie, cardiopatia ischemica, ecc., effettivamente sviluppate solo per azione di concause ambientali es. il fumo di sigaretta per il carcinoma al polmone).

3. La decisione

Il Tribunale, in adesione alla tesi del proprio ausiliario, conclude nei seguenti termini “è probabile, in misura certamente superiore al contrario, che il problema autistico del piccolo (…) sia concausato, sulla base del citato polimorfismo che lo ha reso suscettibile alla tossicità di uno o più ingredienti (o inquinanti), dal vaccino “Infanrix Hexa SK” (…)”. 

B. Sentenza Corte di Appello di Bologna n. 1767/2014

Il giudizio di primo grado e la decisione

La pronuncia in commento si occupa, invece, di un caso di autismo collegato ad una vaccino trivalente.

In primo grado Tribunale di Rimini con sentenza n. 148/2010 aveva condannato il Ministero della Salute a corrispondere ai genitori di un bambino affetto da autismo l’indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della legge 210/1992 per le complicanze irreversibili causate dalla vaccinazione trivalente (MPR: morbillo, parotite e rosolia).

Il Tribunale riminese, seguendo l’impostazione della consulenza tecnica, «sulla base di un esame approfondito del caso anche alla luce della letteratura specialistica aggiornata », ha conclusivamente affermato che il disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio sofferto dal minore « fosse riconducibile con ragionevole probabilità scientifica alla somministrazione del vaccino MPR ».

Il giudice di primo grado conclude, dunque, affermando di recepire “la valutazione dell’ausiliare che in conformità alla valutazione espressa dalla Commissione Medica ha ritenuto che sussista una menomazione permanente dell’integrità psicofisica accertata (…)”.

Il secondo grado e la riforma

Tale decisione è stata impugnata successivamente dal Ministero della Salute (condannato a corrispondere un indennizzo approssimativamente valutato nella somma di 200mila euro) avanti alla Corte di Appello di Bologna, la quale, con sentenza n. 1767/2015 pubblicata il 13 febbraio 2015, ha accolto l’impugnazione proposta dal Ministero ed ha conseguentemente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini, respingendo la domanda degli istanti in primo grado.

La Corte ha motivato la pronuncia ritenendo condivisibili le risultanze della nuova CTU espletata in grado di appello ed a firma del dott. Lodi, il quale ha escluso che, sulla base di una buona evidenza medico-scientifica e di una sufficiente probabilità logica, si possa affermare un collegamento causale tra la patologia sofferta dal minore e la vaccinazione dallo stesso effettuata nel 2002.

Sinteticamente il dott. Lodi sostiene che il criterio temporale, ovvero la correlazione tra la somministrazione del vaccino MPR e la progressiva comparsa dei disturbi autistici, non è sufficiente – da sola – a mettere in relazione i due eventi.

La Corte, in accordo con il proprio consulente, sostiene dunque che non è possibile “(…) ritenere valido il riportato assioma che, in assenza della dimostrazione di altre cause evidenti, che, comunque, potrebbero anche non essere del tutto assenti, l’origine del disturbo sia da riferire alla vaccinazione sulla base del solo criterio temporale”.

In definitiva, dunque, il giudice di secondo grado motiva la propria pronuncia sostenendo che l’attuale evidenza medico-scientifica non offre alcuna possibilità di correlare con certezza e con meccanismo di causa-effetto, la comparsa di autismo alle vaccinazioni.

C. Conclusioni

Le due pronunce in commento, entrambe rese in merito a danni (potenzialmente) causati da vaccini (esavalente e trivalente), diametralmente opposte quanto a conclusioni, manifestano in maniera evidente le contraddizioni ed incertezze esistenti in ordine alla correlazione tra vaccinazioni e patologie conseguenti; tra le quali una delle più gravi è il disturbo autistico.

Il mondo scientifico, all’aumentare di pronunce di condanna del Ministero della Salute (posto che la maggior parte dei giudizi viene introdotta al fine di ottenere l’indennizzo ex L. n. 210/1992) ha reagito – per ora – negando l’esistenza di evidenze scientifiche in grado di affermare con certezza la sussistenza di un legame.

A nostro sommesso avviso, la prima delle pronunce citate, ovvero la sentenza del Tribunale di Milano, ha avuto il merito di avere approfondito seriamente – grazie al contributo dell’ausiliario del giudice – il controverso tema dei danni da vaccinazione, rifuggendo dalla teoria della “esclusione delle cause”, priva di un reale fondamento scientifico, ed estendendo le ricerche anche al di   fuori    dell’ Italia,    per    arrivare   ad   affermare   –   con   un

ragionamento complesso, ma assolutamente condivisibile – che nel caso sottoposto all’esame della Curia vi fosse un alta probabilità che i lotti del farmaco “Infanrix” con i quali era stato vaccinato il minore fossero contaminati dalla presenza di mercurio.

La speranza è che, nel frattempo, la comunità scientifica riesca a dare una spiegazione soddisfacente alle numerosissime patologie manifestate dai minori successivamente all’assunzione di vaccini, spesso obbligatori.A questo punto sarà interessante osservare il comportamento del Ministero, ovvero se riterrà di impugnare (o meno) la pronuncia meneghina e, soprattutto, quale ragionamento utilizzerà eventualmente la Corte per negare cittadinanza alla tesi formulata dal dott. Tornatore.

Avv. Alessandra Macrì