Con l’ordinanza n. 11879 del 6 maggio 2025, la 3° sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità in capo al notaio rogante in relazione alla cessione di un credito IVA successivamente rivelatosi non fruibile da parte del cessionario
La pronuncia si segnala sia per la puntuale delimitazione degli obblighi professionali del notaio nell’ambito delle operazioni di cessione di crediti d’imposta, sia per il rigore applicativo dei principi processuali in tema di preclusioni assertive e divieto di nova.
In particolare, e per quanto più di interesse, la Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi di ricorso, fondati sulla presunta omissione da parte del notaio della verifica circa l’effettiva utilizzabilità del credito IVA ceduto:
- escludendo l’ammissibilità del motivo ex 360, n. 5 c.p.c. in applicazione del principio per cui, in presenza di una “doppia conforme” (conformità tra le decisioni di primo e secondo grado quanto ai fatti), il vizio motivazionale non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, salvo specifica indicazione delle divergenze fattuali, nella specie insussistenti ( cfr. Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994);
- ritenendo inammissibile, per violazione dell’art. 345 c.p.c., la deduzione – introdotta solo in appello – secondo cui il credito sarebbe stato già utilizzato in compensazione dal cedente e, di conseguenza, qualificando tale allegazione come nuovo fatto costitutivo, idoneo a fondare una diversa causa petendi, e come tale precluso nel giudizio di secondo grado;
- dichiarando l’inammissibilità, per difetto di specificità, del motivo con cui si era censurata la sentenza impugnata per aver affermato (asseritamente in contrasto con un precedente del 2023) la cedibilità di un credito già compensato. In realtà, la Corte territoriale non si era pronunciata sul punto, avendolo ritenuto inammissibile per tardività, e il ricorrente non si era adeguatamente confrontato con la ratio decidendi.
Infine, è stata accolta, in parte, la censura relativa alla liquidazione delle spese del giudizio d’appello, nella parte in cui era stato riconosciuto il compenso per una fase istruttoria non effettivamente svolta. La Cassazione ha ribadito che la liquidazione degli onorari professionali per tale fase presuppone lo svolgimento di attività riconducibili alle ipotesi previste dal D.M. n. 55/2014, con esclusione di automatismi.
Nel merito, la Corte ha confermato l’insussistenza di obblighi informativi in capo al notaio in relazione alla verifica della richiesta di rimborso del credito IVA da parte del cedente e richiamando la consolidata giurisprudenza della sezione tributaria (cfr. Cass. n.12455/2001 e, più recentemente, Cass. 24710/2019, n.27278), ha ribadito che:
- la validità e la cedibilità del credito d’imposta non dipendono dalla presentazione dell’istanza di rimborso;
- la stipula dell’atto di cessione da parte del notaio, in assenza di tale verifica, non costituisce inadempimento, né fonte di responsabilità risarcitoria.
La questione relativa all’eventuale utilizzazione del credito in compensazione non è stata oggetto di esame, essendo stata sollevata tardivamente e, quindi, ritenuta inammissibile.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale improntato a rigore formale e chiarezza sostanziale.
Sul piano processuale, la Corte presidia con fermezza i limiti delle allegazioni e delle deduzioni nei diversi gradi del giudizio; sul piano sostanziale, viene delineato in modo netto l’ambito della prestazione notarile, escludendosi che essa implichi accertamenti su elementi non rilevanti ai fini della validità dell’atto.
Si tratta, pertanto, di una pronuncia di interesse generale per il contenzioso in materia di responsabilità professionale notarile, che conferma i confini dell’attività di controllo e informazione del pubblico ufficiale rogante in materia di crediti d’imposta.