Il fatto

Ancora una volta la terza Sezione della Cassazione civile scuote equilibri radicati da tempo. Il tema è il risarcimento dei danni da morte di un congiunto. La decisione è scaturita dalla richiesta dei congiunti di un giovane, morto in seguito ad un incidente stradale, che ritenevano errata la sentenza di secondo grado nella parte in cui il giudice d’appello non aveva  riconosciuto  loro il danno  morale terminale; posto che tale pregiudizio (a loro parere) doveva essere associato automaticamente alla richiesta di danno biologico, quale quota accessoria dello stesso.

Il principio di diritto

Dopo l’innovativa pronuncia (n. 1361/14) con la quale per la prima volta si è riconosciuta l’autonoma risarcibilità del danno “da perdita della vita” (“il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute… quest’ultima costituendo un minus rispetto alla prima, che ne costituisce altresì il presupposto”) – questione attualmente al vaglio delle S.U. – la Sezione è giunta a riconoscere l’autonoma risarcibilità “iure hereditatis” del danno morale.

La dirompente novità rispetto alle note sentenze di S. Martino del 2008 è a tutti evidente. Le pronunce gemelle avevano affermato con forza l’unitarietà del danno non patrimoniale “non suscettivo di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate” e compendiabile nell’unica voce del danno biologico (eventualmente da personalizzare in considerazione della particolarità della fattispecie). Ebbene, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, discostandosi dai noti e consolidati principi, ha affermato che il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest’ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo.

Alla luce della citata pronuncia, “resuscita” dunque il danno morale il quale, se richiesto a titolo ereditario, deve essere reclamato in modo specifico, posto che la sua risarcibilità non può considerarsi – in via diretta – associata alla richiesta di quello biologico terminale.

La Massima:

“Va rigettata la domanda di liquidazione del danno morale “iure hereditatis”, formulata nel giudizio di rinvio, qualora lo stesso non sia stato preteso in forma autonoma nei precedenti gradi di giudizio; tale esclusione opera anche nel caso in cui la parte sostenga di averne formulato richiesta sin dal primo grado, posto che la stessa non può considerarsi ex se associata alla domanda del danno biologico terminale”.

Avv. Alessandra Macrì