Il decreto legislativo del 27 dicembre 2024, n. 216, pubblicato in G.U. Serie Generale n.7 del 10 gennaio 2025 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/10/25G00003/SG) rappresenta un ulteriore passo nel perfezionamento della cd “riforma Cartabia” (d.lgs. n. 149/2022), apportando modifiche e innovazioni in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il 25 gennaio 2025, come previsto dall’articolo 4, tuttavia per i procedimenti già avviati prima di tale data, restano valide le norme precedenti qualora il verbale conclusivo della mediazione sia stato già depositato. Questo passaggio transitorio consente di evitare discontinuità procedurali e garantisce una graduale implementazione delle nuove regole.
Mediazione civile e commerciale
La digitalizzazione è uno degli aspetti più innovativi introdotti dal d.lgs. n. 216/2024 ma richiederà sicuramente un notevole impegno per garantire che tutti gli interessati – mediatori, avvocati e parti – siano adeguatamente formati e dotati delle infrastrutture tecnologiche necessarie.
Queste, in particolare, le novità:
- Mediazione telematica (ex 8-bis):
- possibilità di svolgere l’intero procedimento in modalità telematica, con il chiaro intento del legislatore di semplificare l’accesso alla giustizia alternativa, soprattutto per le controversie transfrontaliere o che coinvolgono parti geograficamente distanti;
- adozione di firme digitali e gestione degli atti tramite il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per garantire una maggiore sicurezza e tracciabilità;
- Incontri da remoto (ex 8-ter):
- gli incontri di mediazione potranno svolgersi tramite collegamento audiovisivo, garantendo “la contestuale, effettiva e reciproca udibilita’ e visibilita’ delle persone collegate”;
- sebbene la firma digitale sia preferita per concludere gli accordi, il decreto offre flessibilità, consentendo firme analogiche in presenza del mediatore nei casi di mancato consenso.
Nuova disciplina sulla durata del procedimento
Uno degli obiettivi principali del decreto è rendere la mediazione più snella e rapida.
A tal fine, il termine massimo per concludere il procedimento è fissato a sei mesi (prima era di tre mesi), prorogabile per ulteriori tre mesi con l’accordo scritto delle parti.
L’intento, prevedendo un termine iniziale più ampio ma anche l’eliminazione della sospensione feriale, è quello di limitare una dilatazione eccessiva dei tempi e di ridurre le interruzioni.
Un elemento di criticità potrebbe, però, essere rappresentato dalla “pressione” che inevitabilmente, e soprattutto nei periodi più difficili da organizzare (come l’estate), subiranno gli organismi di mediazione.
Delega e rappresentanza (ex art. 8, comma 4-bis)
Un altro elemento di semplificazione è rappresentato dalla possibilità di delegare la partecipazione agli incontri senza necessità di autenticazione della firma.
Inoltre, l’avvocato certifica la conformità delle copie telematiche degli accordi al fine di renderle esecutive mentre specifiche disposizioni regolano i casi di omologazione degli accordi, in particolare per le controversie transfrontaliere (art. 12, comma 1-ter).
Se , quindi, questa misura semplifica l’accesso alla mediazione per chi non può partecipare direttamente, tuttavia, occorre vigilare per prevenire abusi o contestazioni legate alla validità della delega.
Patrocinio a spese dello Stato (ex art. 15-bis)
L’estensione del patrocinio a spese dello Stato a categorie vulnerabili – cittadini non abbienti, stranieri regolarmente soggiornanti, apolidi e enti non lucrativi – è una scelta che evidenzia la volontà di rendere la giustizia alternativa più inclusiva. Tuttavia, la crescita delle richieste potrebbe richiedere un rafforzamento dei controlli per evitare abusi.
Negoziazione assistita
Regolamentazione della modalità telematica (ex art. 2-bis)
L’art. 2-bis regola la negoziazione assistita in modalità telematica, prevedendo la formazione e la firma digitale degli atti.
Quando l’accordo conclusivo è sottoscritto in modalità analogica, deve essere certificato dagli avvocati con firma digitale o elettronica qualificata.
Incontri con collegamento audiovisivo
La possibilità di partecipare da remoto estende la flessibilità operativa della negoziazione assistita. Tuttavia, l’esclusione delle dichiarazioni di terzi dalla modalità telematica preserva l’integrità del procedimento, bilanciando innovazione e garanzie procedurali.
Nuove tutele per il patrocinio a spese dello Stato
La parità di trattamento tra mediazione e negoziazione in tema di patrocinio a spese dello Stato è un passo importante verso l’armonizzazione delle due procedure. Questo avvicinamento potrebbe stimolare un maggiore utilizzo della negoziazione assistita.
Innovazioni trasversali e impatti operativi
- Gestione centralizzata dei registri:
- Il decreto ha previsto la creazione di una piattaforma digitale unica per la gestione dei registri degli organismi ADR in modo da garantire la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni ma che potrà anche favirire il monitoraggio e la verifica delle attività degli organismi registrati.
- Formazione integrativa per mediatori:
- L’obbligatorietà di corsi integrativi per i mediatori già abilitati garantisce un aggiornamento costante, allineando le competenze alle esigenze di un sistema sempre più digitalizzato.
- Clausola di invarianza finanziaria:
- L’impegno a non creare nuovi oneri per la finanza pubblica potrebbe limitare le risorse disponibili per supportare la transizione digitale.
Posto, quindi, l’intento del d.lgs. n. 216/2024 di incidere sugli strumenti ADR, combinando digitalizzazione, accessibilità e semplificazione procedurale, risulta necessario verificare “sul campo” se le innovazioni introdotte saranno validamente supportate sia da un punto di vista tecnologico, sia attraverso un’adeguata formazione per tutti gli operatori coinvolti.
Ancor più importante, la sfida – ormai lanciata da tempo – di un cambiamento culturale verso un utilizzo più diffuso e consapevole degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che potrebbero rappresentare un salto di qualità per l’intero sistema di giustizia civile.
| Novità | Punti di Forza | Punti di Debolezza |
| Introduzione di modalità telematiche per la mediazione e la negoziazione assistita. | Maggiore flessibilità e accessibilità per le parti, con riduzione dei tempi e dei costi di trasporto. | Potenziali problemi tecnici o limitazioni infrastrutturali per alcuni utenti. |
| Possibilità di svolgere incontri di mediazione da remoto tramite audiovisivi (art. 8-ter). | Facilita la partecipazione di tutte le parti, anche a distanza, migliorando l’efficienza dei processi. | Meno interazione personale, che potrebbe ridurre l’efficacia delle negoziazioni. |
| Durata massima della mediazione fissata a 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi (art. 6). | Migliore definizione dei tempi procedurali, evitando lungaggini nei procedimenti. | La rigidità dei termini potrebbe creare pressioni non necessarie per alcune tipologie di controversie. |
| Semplificazione nella delega per partecipare agli incontri di mediazione (art. 8, comma 4-bis). | Maggiore facilità per le parti rappresentate da delegati, con riduzione della burocrazia. | Potenziale rischio di abusi o errori formali nell’uso delle deleghe senza autenticazione. |
| Regolamentazione della firma digitale e del formato elettronico per gli atti della mediazione (art. 8-bis). | Garantisce maggiore tracciabilità e sicurezza negli atti, oltre alla conformità al Codice dell’Amministrazione Digitale. | Rischio di esclusione per chi non ha competenze tecniche o accesso agli strumenti digitali adeguati. |
| Obbligo di partecipazione di almeno un avvocato per parte nella negoziazione assistita (art. 2, comma 5). | Garantisce una maggiore tutela legale per tutte le parti coinvolte. | Incremento potenziale dei costi legali per le parti. |
| Omologazione degli accordi per le controversie transfrontaliere (art. 12, comma 1-ter). | Uniforma le procedure per le controversie internazionali, favorendo la cooperazione tra Stati membri dell’UE. | Potenziali problemi di compatibilità con normative di altri Paesi non conformi al diritto comunitario. |
| Gratuità del patrocinio estesa a stranieri regolarmente soggiornanti e enti no-profit (art. 15-bis). | Inclusione sociale e accesso equo alla giustizia per categorie vulnerabili. | Incremento del carico amministrativo per verificare le condizioni di ammissibilità. |
| Registro digitale degli organismi di mediazione (art. 16, comma 2). | Maggiore trasparenza e facilità di accesso alle informazioni per le parti e i mediatori. | Richiede un’infrastruttura digitale robusta e un sistema di aggiornamento continuo. |