Va segnalato come sia stata raggiunta un’intesa – tra le Associazioni rappresentative di proprietari ed inquilini – per la ripartizione tra i contraenti delle spese relative agli oneri accessori.
Alcune brevi considerazioni: la applicabilità del protocollo è da considerarsi riferita ai contratti di locazione c.d agevolati o incentivati previsti dalla L.431/ 98. Quindi – nella denominazione più diffusa – ai contratti di durata tre anni + due; il cui canone non può essere superiore (ad evitare rischi di ripetizione ex art.13 L. citata) a quello concordato tra le stesse Associazioni.
L’eco data alla notizia dalla stampa, anche non specializzata, ben si comprende ove si consideri che la recente diminuzione del prelievo fiscale “secco” (dal 19% al 10%) – proprio su questa tipologia di contratti – ne comporterà una, auspicabile, maggiore diffusione.
Da ultimo si deve evidenziare come l’intesa non si discosti molto dalle ben note regole del codice civile (vedi la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, solo la prima può addebitarsi al conduttore) e della legge 392/78 (permane a carico del locatore il 10% di spese per il portierato).
Piuttosto, fermo l’indubbio contributo di certezza dato ai firmatari di contratti agevolati, la permanenza di voci non “attribuite” (es. il costo di polizze assicurative per il fabbricato, che possono tutelare anche gli inquilini) sembra lasciare alle parti uno spazio più ampio alle singole scelte.
Queste andranno, però, chiaramente espresse – ad evitare futuri contenziosi – non essendo evidentemente sufficiente un mero rinvio agli accordi delle Organizzazioni per le voci non regolamentate.