Cassazione Civile 3^ sezione n. 7189  del  04/03/2022

 

La Corte di Appello di Roma, pur riformando una pronuncia di ritenuta responsabilità professionale  di un notaio, respingeva la domanda di restituzione di quanto versato in favore degli originari attori dall’assicuratore, in ragione della ritenuta «carenza d’interesse giuridicamente tutelabile», nonché della ritenuta “novità” della richiesta, per essere stata «proposta per la prima volta in appello».

La Suprema Corte, viceversa,  ha affermato che, in caso di chiamata in garanzia, l’assicuratore della responsabilità civile ha  un autonomo interesse ad impugnare la pronunzia di accoglimento della proposta domanda principale di responsabilità professionale e di quella di garanzia c.d. impropria spiegata dal professionista assicurato (nel caso, il notaio), con conseguente condanna dell’assicuratore a tenere indenne l’assicurato di quanto tenuto a pagare al danneggiato ( cfr. Cass., Sez. Un., 4/12/2015, n. 24707. Cfr. altresì Cass., 11/9/2017, n. 21098; Cass., 12/03/2018, n. 5876).

La Cassazione ha inoltre sottolineato che l’istanza dell’assicuratore diretta ad ottenere la restituzione di quanto versato, non risulta affetta da novità, atteso che, come la Corte ha già avuto modo di affermare, la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, può anche essere disposta d’ufficio dal giudice e non viola l’art. 345 c.p.c., in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata ( v. Cass., 29/10/2020, n. 23972; Cass., 31/3/2015, n. 6457; Cass., 8/7/2010, n. 16152. Cfr. altresì Cass., 16/3/2021, n. 7389. E già Cass., 13/4/2007, n. 8829 ).

 

A cura dell’Avv. Marco Perini