Con provvedimento dell’1/02/2018 l’autorità garante ha considerato illecita l’estrazione massiva di indirizzi pec sui siti istituzionali degli Ordini Professionali e sul sito INI-PEC, per l’invio di comunicazioni aventi contenuto promozionale.
Il Garante ricorda che art. 6-bis, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale, c.d. “CAD”), introdotto dall’art. 5, comma 3, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 22, individua la finalità del registro pubblico INI-PEC (ora, a seguito del citato d.lgs. n. 217/2017, “Indice nazionale dei domicili digitali”), ossia quella di «favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica».
Tale finalità è stata espressamente tenuta in considerazione dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 4 luglio 2013 ( Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013), nelle quali è stato precisato: «senza il consenso preventivo degli interessati, non è lecito utilizzare per inviare e-mail promozionali gli indirizzi pec contenuti nell’indice nazionale degli indirizzi pec».
E’ stato altresì evidenziato che l’agevole reperibilità degli indirizzi PEC su siti pubblici non ne autorizza il trattamento per qualsiasi scopo, ma soltanto per le specifiche finalità sottese alla loro pubblicazione (principio costantemente affermato dal Garante a partire dal provvedimento 11 gennaio 2001, doc. web n. 40823 e, quindi, con il provvedimento generale sullo spamming del 29 maggio 2003, doc. web n. 29840 e Linee Guida spam, par. 2.5; v. altresì provv. 6 ottobre 2016, n. 390, doc. web n. 5834805; provv. 21 settembre n. 2017, n. 378, doc. web n. 7221917; provv. 30 novembre 2017, doc. web n. 7522090).
In particolare, nel caso in esame, le operazioni di raccolta dei dati avevano riguardato, quanto a tipologia, gli indirizzi pec di avvocati, commercialisti e/o revisori contabili, consulenti del lavoro e notai, (più precisamente: «circa 240 mila pec ad avvocati, circa 117 mila a commercialisti e/o revisori contabili, circa 27 mila a consulenti del lavoro e circa 6000/7000 pec a notai).
Non solo gli indirizzi dei professionisti erano stati raccolti ed utilizzati senza il loro preventivo consenso, ma – per alcuni – anche dopo l’esercizio del diritto di opposizione al trattamento.
L’Autorità ha vietato, di conseguenza, l’ulteriore illecito utilizzo di questi dati e ne ha prescritto la cancellazione, riservandosi di valutare eventuali profili sanzionatori.