L’art. 9 co. 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 ha stabilito che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.
Il legislatore, nel disporre questo provvedimento, non ha tenuto conto della necessità di stabilire un regime transitorio ad esempio per la liquidazione delle spese nelle cause pendenti, ovvero ancora per l’attività espletata dagli Avvocati al di fuori del processo ma da indicare nei precetti di pagamento.
A seguito di una interrogazione parlamentare presentata in proposito, il sottosegretario di Stato alla Giustizia ha spiegato che, in attesa di definire meglio il panorama normativo, per valutare l’adeguatezza del compenso si potrà fare riferimento alle vecchie tariffe come criterio equitativo.
Il Governo sostiene infatti che non ci sarebbe nessun vuoto normativo creato dal Decreto, perché in base al Codice Civile se il compenso non è convenuto tra le parti e non può essere determinato dalle tariffe, sarà deciso in base agli usi o dal giudice, che deve confrontarsi con l’associazione professionale cui il soggetto appartiene.
Per cercare di risolvere questi problemi, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha presentato una formale istanza ai Responsabili degli Uffici Giudiziari della capitale per ottenere una direttiva che, in attesa del provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia (con il nuovo sistema), consenta ai magistrati l’utilizzo provvisorio dei parametri delle previgenti tariffe come sistema di liquidazione delle spese legali.
Il Presidente del Tribunale di Roma, con provvedimento del 9/2/2012, ha accolto l’istanza ed emesso una direttiva che raccomanda a tutti i magistrati di utilizzare provvisoriamente, quale criterio orientativo di riferimento per la determinazione dei compensi, la tariffa professionale degli avvocati attualmente abrogata.
In ogni caso, per quanto riguarda la possibilità che il nuovo assetto normativo perduri effettivamente all’interno del nostro ordinamento, ricordiamo che in data 1/2/2012 la 10^ Commissione del Senato, interpellata in proposito, ha espresso parere favorevole alla conversione in legge del Decreto 1/2012, a condizione che (per quanto qui interessa) sia integralmente soppresso l’articolo 9. Osserva infatti la Commissione che i commi 1 e 2 della norma “hanno determinato il sostanziale blocco delle liquidazioni giudiziarie e di conseguenza l’emanazione dei relativi provvedimenti, per effetto, da un lato, della circostanza che l’adozione con decreto-legge ne determina la vigenza immediata e, dall’altro, della mancanza dei decreti ministeriali che determinano i parametri dei compensi. Tra gli emendamenti presentati, non mancano però ipotesi alternative – anche se minoritarie – rispetto a quelle della soppressione dell’articolo 9 ed alcune di esse contemplano la possibilità che le tariffe non abbiano semplicemente il carattere della obbligatorietà, mentre altre presuppongono sempre l’abrogazione delle tariffe, ma solo a far data dall’entrata in vigore dei parametri ministeriali di cui al secondo comma.
Il parere emerso dalla – seppur limitata – consultazione del Senato, potrebbe però essere ininfluente rispetto alle sorti del decreto se il Governo ricorrerà alla fiducia, espediente questo che vanificherebbe le istanze emerse in Commissione.