Il Garante si è pronunciato lo scorso 28 giugno 2018 in un caso che riguardava operazioni di trattamento di dati personali dei dipendenti mediante dispositivi di localizzazione geografica dei veicoli aziendali.

Il sistema tecnologico adottato avrebbe consentito al datore di lavoro la raccolta ed il successivo trattamento di dati relativi alla posizione geografica del dipendente, anche al di fuori dell’orario di servizio, sebbene tali veicoli fossero  stati affidati con “autorizzazione all’utilizzo promiscuo” e senza obbligo di riconsegna del veicolo al termine della prestazione lavorativa.

Il Garante ha quindi accertato che il monitoraggio continuo dell’attività del dipendente, vìola i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza ai sensi dell’art. 5, lett. c) e e) del Regolamento (UE) 2016/679 e ingiunto, direttamente alla ditta fornitrice del servizio di localizzazione dei veicoli, di:

–  informare i propri clienti della possibilità di adattare il sistema alle proprie esigenze nonché la possibilità di attivare la funzione che consente la disattivazione del dispositivo, in relazione a tutte le modalità di abbonamento ai servizi senza eccessivi costi aggiuntivi;

– di configurare – in base al principio di privacy by design e by default – la versione standard dei servizi offerti attraverso il sistema di localizzazione con modalità proporzionate rispetto al diritto alla riservatezza degli interessati, in particolare con riferimento alla periodizzazione temporale della rilevazione della posizione geografica, ai tempi di conservazione dei dati ed alla messa a disposizione delle mappe dei percorsi effettuati.