Lo schema approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 giugno 2026 rafforza la tutela processuale del terzo danneggiato dall’utilizzo di sistemi di IA, sia sotto il profilo degli strumenti processuali disponibili per la prova della responsabilità, sia con riguardo all’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice dell’utilizzatore.
Assicurazione della responsabilità civile
La specifica disciplina è prevista dall’art. 22, che disciplina i rapporti tra il terzo danneggiato e l’assicuratore della responsabilità civile dell’utilizzatore. In particolare:
- l’utilizzatore è tenuto a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta del danneggiato, gli estremi della copertura assicurativa;
- il terzo danneggiato dispone di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, il quale risponde nei limiti della copertura prevista dal contratto in vigore e conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato per le eccezioni che non siano opponibili al danneggiato;
- l’assicurato è litisconsorte necessario nell’azione di risarcimento.
Contenzioso civile
Sotto il profilo processuale, il rafforzamento della posizione del danneggiato si manifesta attraverso più disposizioni.
L’art. 18, nell’ambito di applicazione della normativa – dunque, nei casi di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale derivanti dall’utilizzo di sistemi di IA non conforme ai parametri stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/1689 – prevede che:
- il giudice competente è quello del foro del luogo di residenza o di domicilio della persona danneggiata se considerata consumatore secondo la definizione del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Inoltre,
- la prova dell’utilizzo non conforme di sistemi di IA può essere agevolata dalla facoltà riconosciuta al danneggiato di chiedere al giudice l’ordine di esibizione di documenti e informazioni pertinenti rispetto ai danni lamentati; mentre l’eventuale inottemperanza può essere valutata dal giudice quale elemento di prova (art. 19).
Ai sensi dell’art. 20, il nesso causale è presunto quando il danno derivi dall’inadempimento di un obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2024/1689. Inoltre, la conformità del sistema al Regolamento non esclude di per sé la responsabilità dell’utilizzatore (art. 21).
Responsabilità professionale civile dell’Avvocato
Qualora tale disciplina venisse confermata in sede parlamentare, potrà assumere rilievo anche nei giudizi di responsabilità civile promossi nei confronti degli avvocati nei casi in cui abbiano pregiudicato l’esito della causa per uso non conforme a normativa dei sistemi. di IA.
Vero è che il cliente danneggiato, nel chiedere l’esibizione della documentazione e delle informazioni relative al sistema di IA utilizzato, dovrà comunque poi verificare sempre che gli elementi così acquisiti dimostrino una condotta inadempiente e non conforme ai parametri di correttezza e diligenza da parte dell’avvocato, potendo viceversa emergere un risultato contrario: quale l’assenza di colpa, che – così -escluderebbe la presunzione del nesso causale con il danno, prevista nella disciplina; ferma restando la, consueta, necessità di dimostrare come – senza quell’inadempimento – la causa avrebbe avuto esito positivo. La presunzione sul nesso riguarda, infatti, la sola prova del danno.
L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore rafforza parzialmente la posizione del danneggiato, per la riduzione della tempistica nello svolgimento del processo; alleggerisce, invece, le attività difensive del convenuto, evitandogli la formalizzazione della domanda di manleva o di garanzia della compagnia nel giudizio.