Il fatto e la decisione.

L’ordinanza è stata resa in sede penale, rigettando l’impugnazione di una sentenza di corte di appello che accertava la responsabilità penale dell’imputato per lo spaccio di lieve entità di stupefacenti in concorso con un coimputato. Il ricorrente contestava la valutazione di responsabilità e la condanna comminata dal giudice di primo grado e la valenza probatoria delle circostanze in cui era avvenuta la cessione di sostanze, inidonee a dare prova del concorso nella realizzazione del reato.
La Corte rilevava l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso perché “..riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi….(omissis) e volto a prefigurare una rilettura alternativa o una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito..”.

La presenza di richiami giurisprudenziali inconferenti. Interessante quanto preliminarmente rilevato dalla Corte nell’ordinanza, con l’analisi dei richiami giurisprudenziali del ricorrente e la valutazione della loro provenienza come “frutto di probabile allucinazione informatica” conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa. Nessuna delle sentenze richiamate nel ricorso effettivamente affermava il principio che veniva loro attribuito; una sola era stata pronunciata dalla sezione correttamente individuata; le altre non trovavano nemmeno corrispondenza nella sezione indicata, ma in altra diversa.
In precedente situazione, esaminata dal giudice di merito (Tribunale di Latina, 2025) l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale era stato dedotto dalla tempistica nel deposito di note (evidentemente predisposte in anticipo), dalla scarsa qualità degli scritti e dalla mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati.
In altra più recente del Tribunale di Rovigo (2026), c’è un richiamo del difensore alla cura nella predisposizione degli atti in quanto nella citazione residuava un refuso (“Se vuoi, posso proseguire con l’inserimento di questa parte in un atto completo…).
Nelle decisioni sopra richiamate, il non corretto utilizzo di un sistema di IA veniva rilevato dal giudicante, ma non ritenuto decisivo nella declaratoria di inammissibilità o improcedibilità fondata su altri motivi, che determinavano nelle ultime due decisioni, pure la soccombenza ex art.96 c.p.c.

Considerazioni finali.

In effetti, l’utilizzo dei sistemi di IA è consentito, purché avvenga nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, tra cui: 1) il Regolamento (UE) 2024/1689, c.d. AI Act; 2) la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante la disciplina dell’IA in Italia; 3) il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale.
Del contenuto di quanto prodotto e delle ricerche effettuate mediante sistemi di IA resta responsabile l’avvocato che se ne avvale, in conformità ai principi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano e alla disciplina prevista in materia di inadempimento delle obbligazioni del professionista.
La regola generale prevede che sia l’avvocato a dover provare l’assenza di responsabilità, ma solo dopo che il cliente abbia dimostrato la sussistenza del rapporto contrattuale, la condotta non conforme ai parametri di correttezza e diligenza che l’avvocato avrebbe dovuto osservare secondo una valutazione prognostica ex ante, nonché il danno conseguente all’inadempimento.
Sulla base di tale disciplina, potrebbe risultare responsabile l’avvocato che abbia fatto un uso non corretto dei sistemi di IA, ove la condotta sia ritenuta non conforme ai parametri di diligenza richiesti al professionista e il danno lamentato risulti causalmente riconducibile a tale condotta.