Corte di Appello di Roma, n. 1145 del 22\02\2016
Responsabilità civile – omessa custodia – esclusione – concorso del danneggiato – caso fortuito
Artt. 2051 e 1227 primo comma c.c.
La decisione
Nel rigettare una richiesta di riforma della decisione del Tribunale, che non aveva ritenuto responsabile l’ente pubblico per i danni riportati da un pedone nella caduta in corrispondenza di una anomalia del marciapiede, la Corte di Appello di Roma sottolinea le risultanze istruttorie di maggior rilievo a conforto del diniego alla domanda risarcitoria e richiama i precedenti giurisprudenziali di legittimità più recenti sulla rilevanza della condotta del danneggiato per poter considerare interrotto il nesso di causalità con lo stato dei luoghi.
Il caso
L’appellante era caduta in prossimità di un dissesto consistente in un avvallamento del marciapiede di circa cm. 20 x 20 e di 15 cm. di profondità, situato innanzi all’ingresso di una filiale di un istituto di credito e aveva chiesto che venisse dichiarato responsabile e condannato l’ente proprietario della strada ai sensi e per gli effetti dell’art.2051 c.c.. I testimoni addotti in primo grado dall’attrice avevano riferito sia che il dissesto era celato dall’ombra di un palazzo, sia che vi erano persone che camminavano normalmente e altre che entravano e uscivano dalla banca.
Da tale situazione il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, poi, hanno dedotto che il dissesto fosse visibile con l’ordinaria attenzione – tanto che altre persone si trovavano a passare senza conseguenze – e, quindi, che la caduta fosse evitabile o improbabile.
I precedenti giurisprudenziali
I precedenti giurisprudenziali di legittimità, richiamati dalla Corte di Appello, fanno pure riferimento:
– al criterio direttamente proporzionale della maggiore possibilità di previsione e del superamento della situazione di pericolo (con l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato), nonché all’efficienza del comportamento imprudente dell’utente-danneggiato (Cass. n. 287\2015 e n. 23919\2013, quest’ultima resa per una fattispecie in cui l’istante era a conoscenza la presenza di buche sulla strada);
– alla mancanza, nei dissesti stradali, di intrinseca pericolosità (assenza di dinamismo interno – cfr. Cass. n. 2660\ 2013 v. anche infra – nel senso che tale caratteristica deriva loro dal concorso di un comportamento umano) da ritenere mere occasioni di evento che integrano caso fortuito ed al potere di intervento del custode sulla cosa pericolosa a cui corrisponde un dovere di cautela di chi vi entri in contatto (Cass. n. 23584\2013 e n. 999\2014, nel cui ambito l’avvistabilità della situazione è stata dedotta dal fatto che i pedoni procedevano in quel punto in fila indiana);
– al difetto di collegamento causale tra le cose statiche e inerti ed il danno ed alla necessità che l’utente fornisca la prova della inevitabilità o della maggiore probabilità di caduta, con necessità di un accertamento sia sulla maggiore o minore facilità di evitare l’ostacolo che sul grado di attenzione richiesto a tal fine (Cass. n. 2660\ 2013).Per completezza di esposizione, si richiama il principio secondo cui, in materia di danni provocati da omessa manutenzione e della relativa responsabilità della P. A., deve farsi riferimento all’art. 2043 c.c. (piuttosto che all’art. 2051 c.c.) nei casi in cui non emerga un potere\dovere di controllo dell’ente sul bene, da valutarsi sempre caso per caso.