Se l’Assicurato rifiuta senza giustificato motivo la gestione della lite offerta dalla Compagnia Assicurativa alle condizioni contrattualmente pattuite, non può successivamente pretendere il rimborso dei costi della propria difesa, tanto più se questi si cumulano con le spese che la Compagnia ha dovuto sopportare per resistere al giudizio.
E’ quanto ribadito nella recentissima sentenza resa dal Tribunale di Napoli (Sentenza n. 8857/2026 del 27.05.2026) sulla portata del patto di gestione della lite nell’assicurazione della responsabilità civile professionale. La pronuncia ha confermato che l’iniziativa unilaterale dell’assicurato non può derogare alle prerogative contrattuali della Compagnia assicurativa.
1. Il caso
Il giudizio traeva origine da una domanda risarcitoria promossa da una società contro il proprio difensore per presunta negligenza professionale nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo per danni asseritamente provocati dall’omessa e tempestiva valorizzazione di elementi documentali, con conseguente provvisoria sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio il professionista, chiedendo il rigetto della domanda principale e formulando domanda di manleva e garanzia nei confronti della propria Compagnia assicurativa. L’assicurato proponeva altresì domanda per l’accertamento della violazione del patto di gestione della lite (art. 1917, comma 3, c.c.) da parte della Compagnia, lamentando una presunta inerzia nella gestione del sinistro e richiedendo la rifusione delle proprie spese personali di resistenza.
La Compagnia assicurativa si costituiva in giudizio eccependo, in via principale, l’infondatezza della domanda risarcitoria attrice e, in ogni caso, l’inoperatività della garanzia per le spese di resistenza. A supporto di quest’ultima eccezione, veniva prodotta la corrispondenza intercorsa attestante la tempestiva apertura e istruzione del sinistro, nonché la formale offerta di gestione diretta della lite effettuata all’assicurato prima della sua costituzione in proprio, rifiutata, di fatto, da quest’ultimo che provvedeva autonomamente alla costituzione, con successiva chiamata in causa della Compagnia.
2. LA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, oltre a rigettare integralmente la domanda risarcitoria principale per il radicale e assorbente difetto di prova in ordine al nesso di causalità e all’esistenza stessa del danno, rigettava, altresì, la domanda relativa alla pretesa violazione del patto di gestione della lite. La sentenza ha accertato, invero, che la Compagnia aveva ritualmente offerto la gestione della difesa ai sensi delle condizioni di polizza. Di conseguenza, la scelta unilaterale del professionista di non aderire a tale offerta, procedendo con una difesa autonoma e con la chiamata in causa della Compagnia, ha configurato un rifiuto ingiustificato dei patti di polizza, determinando una duplicazione non indennizzabile dei costi di difesa.
3. CONCLUSIONI
La sentenza partenopea si pone in perfetto allineamento con il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione su entrambi i profili trattati.
In ordine alla responsabilità professionale, la decisione richiama l’onere probatorio gravante sull’attore, secondo cui l’affermazione del nesso causale richiede un giudizio prognostico positivo basato sulla ragionevole probabilità (criterio del “più probabile che non”) che, in assenza dell’omissione dell’avvocato, l’esito della lite sarebbe stato favorevole al cliente.
In merito al diritto assicurativo, la pronuncia “blinda” l’efficacia del patto di gestione della lite (art. 1917, comma 3, c.c.), recependo l’indirizzo nomofilattico secondo cui tale clausola costituisce:
«…una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall’articolo 1917 c.c., comma 3» (Cass. Civ. n. 14107/2019; conforme Cass. Civ. n. 4202/2020).
Pertanto, viene riaffermata la regola secondo cui il patto di gestione realizza pienamente lo scopo di tenere indenne l’assicurato, ma secondo le modalità organizzative dell’assicuratore. Se il professionista rifiuta senza giustificato motivo la gestione diretta formalmente offerta dall’Assicuratore, decade dal diritto di pretendere il rimborso o l’indennizzo delle spese legali sostenute per la propria difesa personale.