È iniziata l’attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate sulla documentazione che ha consentito di usufruire dei benefici fiscali introdotti dal Decreto Rilancio del 2020, previsti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus 110%).
Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate
Sono numerosi i segnali che evidenziano come la documentazione posta a supporto delle richieste di accesso ai benefici previsti dalla normativa sia ormai oggetto di verifiche ispettive da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Si susseguono, infatti, notizie di stampa relative a provvedimenti di sequestro di crediti d’imposta eseguiti dalla Guardia di Finanza sull’intero territorio nazionale per decine di milioni di euro, nonché alla contestazione di reati quali la truffa ai danni dello Stato, l’emissione e l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, in tutto o in parte, e il rilascio di false asseverazioni finalizzate all’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. «Decreto Rilancio»).
I provvedimenti di rilevanza penale stanno riguardando società operanti quali «general contractor», che offrivano un pacchetto integrato di servizi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, comprensivo anche di consulenza giuridica e fiscale; imprese appaltatrici dei lavori, spesso risultate fittizie; professionisti che rilasciavano attestazioni non veritiere circa la regolarità della documentazione fiscale relativa a operazioni prive dei requisiti di legge, riferite a lavori inesistenti o a compensazioni indebite.
Il recupero delle detrazioni illegittimamente ottenute
I controlli attualmente in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate sui requisiti tecnici, sulla documentazione fiscale e sulle asseverazioni che hanno consentito l’accesso allo sconto in fattura, alla cessione del credito e alle detrazioni fiscali potrebbero accertare, oltre ai più gravi episodi di frode sopra richiamati, anche la carenza, totale o parziale, dei requisiti normativamente previsti, derivante da inadempimenti colposi dei soggetti che hanno richiesto e ottenuto i benefici.
L’accertamento di tali irregolarità potrebbe indurre l’Erario a richiedere la restituzione dell’importo corrispondente alla detrazione indebitamente fruita nei confronti del soggetto che abbia esercitato l’opzione (committente) e dell’eventuale cessionario del credito (impresa, general contractor o istituto di credito), oltre agli interessi e alle sanzioni previste dalla legge.
Il contenzioso civilistico per l’accertamento della responsabilità conseguente alla revoca dei benefici fiscali
La prospettiva ormai concreta è quella dell’insorgenza di un diffuso contenzioso civilistico, mediante azioni che verosimilmente saranno promosse dai soggetti destinatari degli avvisi di recupero del credito corrispondente alla detrazione fiscale fruita, ossia dai cedenti o dai cessionari del credito d’imposta, a seconda dell’opzione esercitata.
In relazione alla tipologia di inadempimento accertata dall’Agenzia delle Entrate, potrà essere proposta un’azione diretta all’accertamento della responsabilità e alla conseguente condanna al risarcimento del danno, parametrato all’importo della detrazione d’imposta revocata, nonché alle sanzioni e agli interessi recuperati dall’Erario.
L’inadempimento professionale nel rilascio del visto di conformità
Non vi è dubbio che tra i professionisti coinvolti nelle attività che, all’epoca, consentivano l’esercizio dell’opzione per la detrazione diretta, per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito, figurino i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro, i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e gli altri soggetti individuati dall’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998.
Tali soggetti erano chiamati a svolgere l’attività prevista dal comma 11 dell’art. 119 del Decreto-Legge n. 34/2020 (c.d. «Decreto Rilancio»), consistente nell’attestazione della sussistenza dei presupposti legittimanti la detrazione mediante il rilascio del c.d. visto di conformità («visto leggero»), istituto introdotto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997.
Il visto di conformità sostanzia un’attività di controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni tributarie, affidata dal legislatore a soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria. Con specifico riferimento al Superbonus 110%, il visto era finalizzato ad attestare: a) l’avvenuta verifica dell’esistenza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, contabile ed extracontabile; b) la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni di congruità delle spese rilasciate dai tecnici abilitati. Si trattava di un controllo formale di natura documentale, che non investiva il merito tecnico dell’intervento edilizio ma che, in caso di accertamento di irregolarità, può determinare il coinvolgimento del professionista in un giudizio civile volto all’accertamento della responsabilità conseguente alla revoca dei benefici fiscali.
L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per il rilascio del visto
Il medesimo Decreto Rilancio, al comma 14 dell’art. 119, prevedeva l’obbligo che l’attività di attestazione e certificazione svolta dai professionisti fosse assistita da adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile autonoma («stand alone»), o attraverso un’estensione della polizza di responsabilità civile professionale già in essere.
È pertanto verosimile che, all’esito delle azioni di recupero promosse dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti che hanno fruito dei benefici derivanti dal Superbonus 110%, si registri un contenzioso civile dalle caratteristiche come sopra delineate, volto all’accertamento delle responsabilità dei professionisti il cui inadempimento abbia determinato la revoca dei benefici fiscali originariamente conseguiti mediante cessione del credito o sconto in fattura, con il coinvolgimento dei loro istituti assicuratori.
Il contenzioso civilistico per l’accertamento della responsabilità derivante dalla perdita dell’occasione di conseguire benefici fiscali
È invece ancora in corso il contenzioso promosso dai proprietari degli immobili e dai committenti nei confronti delle imprese appaltatrici e dei professionisti incaricati della predisposizione e della verifica della documentazione necessaria per l’accesso ai bonus edilizi. Gli esiti del contenzioso non hanno tuttavia soddisfatto le aspettative di gran parte dei committenti che avevano iniziato le relative azioni giudiziarie. La difficoltà maggiormente riscontrata è stata quella di fornire la prova del danno, o più precisamente della perdita di chance di conseguire i benefici del Superbonus, nonché quella del nesso causale tra l’inadempimento e la perdita, totale o parziale, della possibilità di ottenerli.