La sentenza n. 16835/2026 della Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile) è particolarmente interessante non tanto per l’esito concreto della controversia – che si conclude con il rigetto del ricorso – quanto perché la Corte coglie l’occasione per enunciare, nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., una ricostruzione sistematica dei rapporti tra regresso e surrogazione nelle obbligazioni solidali.
Il caso: la società Nuova Sacelit s.r.l. era stata condannata a risarcire gli eredi di un lavoratore morto per mesotelioma professionale dovuto all’esposizione all’amianto. Dopo aver pagato il risarcimento, la società conveniva in giudizio INAIL e varie amministrazioni statali sostenendo che anche lo Stato avesse una responsabilità nella vicenda, per avere consentito o addirittura imposto l’utilizzo dell’amianto per molti anni. Chiedeva quindi di recuperare una parte di quanto pagato, qualificando la propria pretesa come azione di regresso.
I giudici di merito respingevano la domanda:
- anzitutto per prescrizione;
- ma soprattutto perché escludevano qualsiasi corresponsabilità di Stato e INAIL nell’evento dannoso, attribuendo la responsabilità esclusivamente alla società datrice di lavoro per la violazione delle norme di sicurezza.
La Cassazione conferma che, una volta esclusa la corresponsabilità degli enti pubblici, manca il presupposto stesso sia del regresso sia della surrogazione.
Tuttavia, la Corte affronta ugualmente la questione teorica, ritenuta di particolare rilevanza.
Ci si chiede, se il debitore solidale paga l’intero debito e poi si rivolge agli altri condebitori, sta esercitando un’azione di regresso o di surrogazione?
La risposta non è soltanto nominalistica, perché cambia radicalmente la disciplina della prescrizione.
Secondo la giurisprudenza tradizionale, nel regresso la prescrizione decorre dal pagamento, mentre nella surrogazione il solvens subentra nel credito originario e può avvalersi anche degli effetti interruttivi prodotti dall’azione esercitata dal creditore.
La parte più importante della sentenza è la netta separazione dogmatica tra i due istituti.
Per la Corte il regresso è un diritto nuovo e autonomo che nasce nel momento in cui il debitore solidale paga l’intero debito.
La conseguenza di questa qualificazione è: 1. prescrizione decennale autonoma; 2. la decorrenza dal pagamento; 3. La possibilità di chiedere anche spese e interessi sostenuti dal solvens.
La surrogazione è concettualmente diversa.
Il debitore che paga succede nella posizione del creditore soddisfatto, in quanto acquista lo stesso credito che esisteva prima del pagamento unitamente alle garanzie accessorie (ipoteche, pegni, fideiussioni, privilegi).
La Corte descrive la surrogazione come una vera e propria modificazione soggettiva del lato attivo del rapporto obbligatorio. Con la conseguenza che – continuando l’analisi col caso di specie e per differenziare il diverso atteggiarsi della prescrizione, quest’ultima continua ad essere quella del credito originario, per cui il solvens può giovarsi degli atti interruttivi compiuti
Il carattere innovativo della decisione in commento viene tratto dall’ulteriore corollario secondo il quale la surrogazione non opera sempre.
La giurisprudenza precedente tendeva a considerare regresso e surrogazione come rimedi normalmente concorrenti.
La Corte invece distingue tra due tipi di solidarietà.
Da una parte la solidarietà “paritetica” (interesse comune), ossia la situazione tipica dei coautori di un illecito o dei condebitori che sono tutti interessati alla medesima obbligazione.
Qui il pagamento eseguito da uno dei debitori è solo parzialmente pagamento di debito altrui.
Secondo gli ermellini in questo caso opera soltanto il regresso, non trovando alcuno spazio la surrogazione.
Dall’altro lato la solidarietà “asimmetrica” (interesse esclusivo), come il caso della fideiussione, ove il solvens paga un debito totalmente altrui.
In questa situazione, secondo gli ermellini, possono operare tanto il regresso, quanto la surrogazione, aggiungendo che i due rimedi sono complementari e non cumulabili.
La ricostruzione proposta dalla Corte appare particolarmente persuasiva non soltanto sul piano dogmatico, ma anche sotto il profilo della coerenza con il diritto positivo. Dopo aver distinto il regresso quale diritto nuovo e autonomo dalla surrogazione quale vicenda successoria nel credito originario, la sentenza rinviene infatti un significativo riscontro normativo nella disciplina codicistica.
Le disposizioni generali in materia di obbligazioni solidali (artt. 1292 ss. c.c.) contemplano espressamente il solo regresso quale effetto interno dell’adempimento del condebitore, senza alcun richiamo alla surrogazione. Quest’ultima trova invece una specifica regolamentazione, accanto al regresso, nella disciplina della fideiussione, che rappresenta il paradigma dell’obbligazione solidale ad interesse esclusivo. Gli artt. 1949 e 1950 c.c., infatti, non solo ammettono la coesistenza dei due rimedi, ma ne differenziano chiaramente funzione e contenuto: da un lato, il regresso consente al fideiussore di ottenere il rimborso di quanto pagato, nonché degli interessi e delle spese sostenute; dall’altro, la surrogazione gli attribuisce il subingresso nei diritti, nei privilegi e nelle garanzie del creditore soddisfatto. La complementarità dei due istituti, espressamente prevista in tale settore dell’ordinamento, conferma dunque l’impostazione accolta dalla Corte e, al contempo, rafforza la conclusione secondo cui la surrogazione non costituisce un effetto generale dell’adempimento di qualsiasi obbligazione solidale, ma opera soltanto nelle ipotesi in cui il pagamento riguardi un debito sostanzialmente altrui. In questa prospettiva, la distinzione tra obbligazioni solidali ad interesse comune e ad interesse esclusivo non rappresenta soltanto una costruzione teorica, bensì il criterio interpretativo che consente di armonizzare le regole della solidarietà passiva con quelle della surrogazione, restituendo coerenza sistematica ad un ambito nel quale la giurisprudenza aveva sino ad oggi spesso sovrapposto i due rimedi.